Secondo la Cassazione la condotta di chi fa manovra col proprio veicolo su proprietà altrui non integra il reato di invasione arbitraria di terreni o edifici di cui all'art. 633 del codice penale

di Lucia Izzo - Fare manovra sulla proprietà d'altri non integra il delitto di invasione arbitraria di terreni, previsto dall'art. 633 c.p., essendo richiesta che la permanenze sul bene immobile altrui si protragga nel tempo e per una durata apprezzabile.

Il reato di invasione arbitraria di terreni

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Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, II sezione penale, nella sentenza n. 10342/2020 (sotto allegata) annullando senza rinvio, per insussistenza del fatto, la sentenza che aveva condannato il ricorrente in ordine al delitto di cui all'art. 633 del codice penale (invasione di terreni o edifici) come riqualificato in sede d'appello (al posto dell'originaria imputazione per violazione di domicilio).

All'imputato veniva contestato di essere entrato con lo scooter (in due occasioni) a fare manovra nel cortile di proprietà delle parti civili, nonostante i divieti espressi delle stesse.

Niente reato per accesso meramente occasionale

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Innanzi alla Cassazione, l'uomo evidenzia, tra l'altro, come per il reato di cui all'art. 633 c.p. sia richiesta "una stabile e apprezzabile insistenza fisica dell'agente sul fondo altrui e non già un accesso meramente occasionale". Doglianza accolta dagli Ermellini che ritengono che la Corte d'Appello abbia errato a condannare ex art. 633 c.p. l'imputato nonostante l'occasionalità della condotta.

Manovra sulla proprietà altrui: non è reato

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La norma, nella sua ipotesi base, punisce con la reclusione fino a due anni o con la multa

da 103 euro a 1.032 euro "chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto". Il delitto è procedibile a querela della persona offesa. L'elemento materiale è dunque rappresentato dall'invasione, ovvero dalla arbitraria introduzione nel terreo altrui.

Tuttavia, costante, consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ha ripetutamente evidenziato come il delitto di invasione arbitraria di terreni si realizzi "quando il bene immobile altrui sia in qualche modo e per qualche tempo assoggettato ad un potere di fatto del soggetto agente, sicché il delitto non è integrato dalla condotta di chi si introduca precariamente nel fondo altrui" (cfr. Cass., n. 19079/2011).

L'integrazione della fattispecie criminosa di invasione di terreni o edifici, dunque, implica che la permanenza sull'altrui bene immobile si protragga nel tempo e per una durata apprezzabile, dunque non momentanea, anche se non è necessario che l'agente rimanga stabilmente sui luoghi purchè, però, la condotta risulti effettivamente rivolta ad occupare l'immobile o a trarne in altro modo profitto (cfr. Cass. n. 11544/2011).

Nel caso esaminato, le sentenze di merito hanno riconosciuto il carattere del tutto occasionale ed episodico dell'accesso dell'imputato nel terreno delle parti civili, dunque la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per l'insussistenza del fatto.

Scarica pdf Cassazione Penale, sentenza n. 10342/2020

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