Il sovraindebitamento dei consumatori è materia di cui si è occupata la legge salvasuicidi n. 3/2012, dal 15 luglio 2022 è in vigore il Codice della Crisi con nuove soluzioni anche per i consumatori

Sovraindebitamento consumatori: inquadramento normativo

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La legge cd. salva suicidi (legge n. 3/2012) ha introdotto degli importanti strumenti per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento che non sono soggette né assoggettabili alle procedure concorsuali, tra le quali figura il piano del consumatore.

Al consumatore però è dedicata anche la sezione II, Capo II, Titolo IV del Codice della Crisi e dell'insolvenza, che si occupa delle procedure di composizione delle crisi da sovra-indebitamento e che dall'art. 67 all'art. 73 disciplina la procedura di ristrutturazione dedicata al consumatore. Analizziamo in parallelo le due procedure precisando che la seconda ha sostituito la prima dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'insolvenza in vigore dal 15 luglio 2022.

Sovraindebitamento dei consumatori nella legge "salvasuicidi"

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Le procedure della L. n. 3/2012 hanno costituito un fondamentale sostegno per tutti i consumatori in difficoltà economica, ma cosa si intende per consumatore ai fini dell'applicazione di simili procedure?

A chiarirlo è l'articolo 6 della predetta legge, che individua il consumatore nel "debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

Per accedere ai rimedi della legge n. 3/2012, il consumatore deve trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, ovverosia deve trovarsi, sempre in base a quanto stabilito dall'articolo 6, in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Ma quali sono le procedure delle quali i consumatori possono avvalersi per la composizione della crisi da sovraindebitamento?

La legge del 2012 ne prevede due:

  • la procedura di composizione della crisi, disciplinata dagli articoli 10, 11 e 12;
  • il piano del consumatore, disciplinato dagli articoli 12-bis e 12-ter e, come si evince dalla stessa denominazione, riservato esclusivamente ai consumatori.

Sovraindebitamento dei consumatori nel Codice della Crisi

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Il Codice della Crisi e dell'insolvenza, dopo diversi slittamenti di date, è finalmente in vigore dal 15 luglio 2022. Ai consumatori dedica soprattutto l'art. 67 e ss, che contengono la disciplina della procedura di ristrutturazione dei debiti, che prevede la possibilità da parte del consumatore sovra indebitato di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi.

Il procedimento si svolge davanti al tribunale in composizione monocratica e prevede la formulazione di una domanda il cui contenuto e gli allegati sono definiti dal comma 2 dell'art. 67 suddetto.

Detta domanda deve essere presentata al giudice mediante un organismo di composizione della crisi e alla stessa va allegata una relazione dell'O.C.C.

Se il giudice ritiene che la proposta e il piano sono ammissibili dispone con decreto la pubblicazione in un'area apposita del sito del tribunale o del ministero della giustizia e dispone altresì che l'organismo di composizione provveda alla sua comunicazione entro 30 giorni a tutti i creditori.

Nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione i creditori possono presentare osservazioni al piano via PEC all'O.C.C. Risolte le eventuali contestazioni il giudice omologa il piano con sentenza e chiude la procedura. Una volta omologato, spetta al debitore darvi esecuzione sotto la vigilanza dell'OCC.

Conclusa l'esecuzione del piano l'OCC, sentito il debitore, presenta una relazione finale al giudice che può:

  • autorizzare il pagamento se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito;
  • indicare gli atti necessari da compiere in caso contrario.

In caso di diniego dell'omologazione (che comunque può essere anche revocata una volta concessa ai sensi dell'art. 72 e che può comportare la conversione nella liquidazione controllata) il giudice provvede invece con decreto (che può essere reclamato) e il debitore può chiedere l'apertura della procedura di liquidazione, a cui provvede lo stesso giudice.

La procedura è preclusa al consumatore che è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, che ha già beneficiato della esdebitazione per due volte o che ha determinato la situazione di sovra indebitamento per colpa grave malafede o frode.

Per approfondimenti Sovraindebitamento: guida alla legge salvasuicidi

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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