Per la Cassazione, il cognome paterno va aggiunto a quello materno se non reca pregiudizio al minore e non ne preclude l'identificazione nei suoi rapporti sociali

di Annamaria Villafrate - Rigettato dall'ordinanza n. 772/2020 (sotto allegata) della Cassazione il ricorso avanzato dal padre che ha visto aggiungere giudizialmente al minore il proprio cognome. Per la Cassazione nel caso di specie l'aggiunta del cognome paterno non reca alcun pregiudizio al minore. In questo caso inoltre può essere d'aiuto a riallacciare i rapporti padre figlio, a far sentire quest'ultimo inserito anche nel nucleo familiare paterno e a creare un legame con gli altri figli del papà.

Cognome padre naturale

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Il giudice di primo grado dispone che il minore assuma il cognome del padre naturale, aggiungendolo a quello della madre, alla quale il figlio è stato affidato in via esclusiva. La Corte d'Appello rigetta il reclamo.

Cognome del padre anche se contrario

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L'uomo decide quindi di ricorrere in Cassazione sollevando il seguente motivo.

Prima di tutto lamenta la violazione dell'art 262 cc. La Corte d'Appello erra nel ritenere che l'aggiunta del cognome paterno non sia lesivo dell'interesse del minore perché non ancora adolescente. Il ricorrente ritiene che non è consentito distinguere tra fase adolescenziale e preadolescenziale. Il fatto che il minore sia in fase preadolescenziale, l'aggiunta del cognome paterno può risultare lesivo della sua identità nell'ambito dei suoi rapporti sociali, in quanto il ragazzino risulta già identificato con il cognome della madre.

La Corte quindi non ha tenuto conto dell'interesse del minore. A nulla vale la valutazione della corte secondo cui, stante l'assenza di condotte negative, il ricorrente non possa essere ritenuto inidoneo ad assumere un ruolo genitoriale. La Corte non ha infatti tenuto conto dell'assenza di rapporti tra padre e figlio così come non ha tenuto conto che sia in primo grado che in appello i giudici di merito hanno disposto l'affidamento esclusivo e rafforzato alla madre proprio per la propria inidoneità ad esercitare la responsabilità genitoriale prevista.

Cognome padre aggiunto a quello materno se non reca pregiudizio al minore

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La Cassazione con l'ordinanza n. 772/2020 rigetta il ricorso ritenendolo inammissibile.

Gli Ermellini fanno presente che il giudice in sede di merito è investito del potere - dovere di applicare le regole di cui all'art. 262 c.c. senza sottostare a un meccanismo automatico, ma solo in seguito a una valutazione che deve tenere conto, prima di tutto, dell'interesse del minore, visto che il nostro ordinamento non attribuisce privilegi legati a criteri temporali o a qualità soggettive dei genitori.

La decisione è stata presa nel pieno rispetto del seguente principio: "In tema di minori, è legittimo, in ipotesi di secondo riconoscimento del patronimico, in aggiunta al cognome della madre, purché non gli arrechi pregiudizio in ragione della cattiva reputazione del padre e purché non ne sia lesivo dell'identità personale, ove questa si sia definitivamente consolidata con l'uso del solo matronimico nella trama dei rapporti sociali (Cass. n. 26062 del 10/12/2014).

Nel caso di specie la Corte Suprema rileva come il tribunale abbia individuato correttamente gli aspetti positivi derivanti dall'aggiunta del cognome paterno a quello della madre, come la possibilità di rendere più semplici i rapporti con gli altri figli dello stesso, la possibile e auspicabile evoluzione del rapporto con lui e l'interesse del minore a palesare la propria appartenenza anche al nucleo familiare del papà.

La Corte d'appello non ha inoltre rilevato motivi ostativi a tale aggiunta in quanto all'epoca del giudicio di primo grado il bambino aveva otto anni, per cui il cognome della madre ancora non lo identificata in maniera netta nei suoi rapporti sociali. L'aggiunta del cognome paterno inoltre non reca pregiudizio al minore in considerazione della carenza di un rapporto tra padre e figlio e dell'assenza di condotte negative di questo genitore.

La decisione risulta frutto di un raffronto concreto dell'interesse del minore e i fatti ritenuti pregiudizievoli. La Corte precisa infine che la decisione del giudice di merito, stante l'inviolabilità del diritto al cognome, se adeguatamente motivata, non può essere censurata in sede di legittimità.

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Scarica pdf Cassazione n. 772-2020

Foto: 123rf.com
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