Per la Suprema Corte il giudice ha ampia discrezionalità nell'attribuzione giudiziale del cognome. Va esclusa ogni automaticità dovendo egli agire unicamente nell'interesse del minore

di Lucia Izzo - Anche se il padre ha riconosciuto il figlio soltanto in un momento successivo, il suo cognome può comunque essere anteposto a quello della madre. Infatti, in materia di attribuzione giudiziale del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio e non riconosciuto contestualmente da entrambi i genitori, il giudice ha ampia discrezionalità dovendo aver riguardo unicamente all'interesse del minore.


Va dunque esclusa qualunque automaticità sia per quanto riguarda la prima attribuzione, non essendovi una regola di prevalenza del "prior in tempore", sia il patronimico, per il quale non sussiste alcun favore in sè nel nostro ordinamento. Corretta, dunque, l'anteposizione del cognome paterno che risponde ad esigenze di valorizzazione della bigenitorialità e consente di preservare il minore da una raffigurazione, interiore ed esteriore, non paritaria del ruolo dei due genitori.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 18161/2019 (qui sotto allegata) con cui ha respinto il ricorso di una madre di una bambina.


Il caso

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Il Tribunale, accogliendo il ricorso del padre della minore, aveva disposto la sostituzione del cognome della piccola con il suo. Decisione confermata anche dalla Corte d'Appello che, dato atto dell'intervenuto riconoscimento della bambina effettuato dal padre, disponeva l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, determinando il contributo paterno al mantenimento.


Una decisione ritenuta errata dalla signora che ricorre in Cassazione lamentando una violazione dell'art. 262 c.c., secondo cui il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto e, se il riconoscimento è effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio assume il cognome del padre.


Secondo la ricorrente, il riconoscimento contemporaneo non è equiparabile all'ipotesi in cui questo sia avvenuto successivamente per cause non imputabili al padre. Ancora, secondo la signora, l'ammissione delle prove testimoniali da lei dedotte nel giudizio di merito avrebbe consentito di accertare la responsabilità del padre per il tardivo riconoscimento della figlia.

Cognome e attribuzione al figlio nato fuori dal matrimonio

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Secondo la Cassazione, invece, la decisione impugnata si muove nel perimetro segnato in materia dalla costante giurisprudenza di legittimità in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto non contestualmente dai genitori.


I criteri di individuazione del cognome del minore, rammentano gli Ermellini, si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta.


La scelta, anche officiosa, del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento, non potendo essere condizionata dall'esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall'art. 262 c.c., che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio (cfr. Cass. n. 12640/2015).


Il giudice è investito dall'art. 262, secondo (e terzo) comma, del codice civile del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione, non essendo configurabile una regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore", né il patronimico, per il quale non sussiste alcun "favor" in sé nel nostro ordinamento (cfr. Cass. n. 2644/2011).

Attribuzione del cognome e tutela della bigenitorialità

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Esclusa quindi la rilevanza della anteriorità del riconoscimento e quindi delle prove relative alle ragioni di un mancato riconoscimento contemporaneo il giudice del merito ha optato, fra le possibilità previste dal secondo comma dell'art. 262 c.c., per la anteposizione del cognome paterno e ha chiarito le ragioni di tale scelta intesa a non attribuire un rilievo identitaria al collocamento della minore presso la madre e alla importanza del contesto familiare materno.


Nella sua decisione, infatti, la Corte territoriale aveva evidenziato come la bambina vivesse presso la famiglia di origine della madre, e vi fosse un forte rischio di marginalità della figura paterna, con necessità per la piccola di costruirsi un'autonoma identità, con paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione della sua identità personale.


Con tale scelta il giudice ha voluto salvaguardare, anche sotto il profilo identitario che comporta l'attribuzione del cognome, il valore della bigenitorialità e negare invece un rilievo al collocamento del minore affidato congiuntamente ad entrambi i genitori.


Si tratta di una scelta, chiaramente motivata, che consente al minore di rendere percepibile all'esterno la filiazione da entrambi i genitori e che nell'anteporre anziché aggiungere il cognome paterno ha voluto preservare il minore da una raffigurazione, interiore ed esteriore, non paritaria del ruolo dei due genitori. Il ricorso va pertanto respinto.

Scarica pdf Cass., I civ., ord. n. 18161/2019

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