Secondo l'Agenzia delle Entrate la computabilità dell'Iva nel valore dell'investimento rilevante ai fini dell'applicazione della detassazione di cui all'articolo 4 della legge 383/2001 (Tremonti Bis), è subordinata alla totale indetraibilità dell'Iva per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 36-bis del dpr 633/72 (dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti) o, comunque, per mancanza di attività imponibili che diano luogo all'applicazione della detrazione d'imposta secondo i criteri dell'articolo 19, comma 5, dello stesso dpr contenente la disciplina Iva (attività imponibili che diano luogo all'applicazione della detrazione d'imposta) (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 12 settembre 2002, n.297/E - Legge 18 ottobre 2001, n.383 - Computo dell'IVA indetraibile nel valore del bene cui riferire i benefici della detassazioni).
Leggi il provvedimento su www.filodiritto.com
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Fine vita: la Consulta legittima la disciplina
- Errore del notaio: se lo scopri dopo quindici anni perdi la casa e nessuno paga il danno
- Associazioni professionali: quando è dovuta l'IRAP
- Fuga dopo incidente stradale: niente riduzione sospensione patente
- Opposizione ad archiviazione e ricusazione del giudice ex art. 409 comma 2 c..p.p.





