L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme erogate dalle forme pensionistiche complementari, sia in forma di trattamento periodico che in forma di capitale, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Le prestazioni erogate dai fondi pensione, tuttavia, a seconda che consistano nell'erogazione di un trattamento periodico oppure di una somma "una tantum", soggiacciono ad una diversa disciplina tributaria per quanto concerne le modalita' concrete di determinazione dell'imponibile e di applicazione del tributo (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 12 settembre 2002, n.299/E - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Artt. 12 e 13 del TUIR - Detrazioni d'imposta).
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