Il contribuente può portare in detrazione le spese sanitarie anche dei familiari non a carico che soffrono di patologie per le quali è prevista l'esenzione
Domanda: le spese mediche sostenute dalla suocera per le sue cure mediche si possono portare in detrazione, anche se non è fiscalmente a carico?

Risposta: alla domanda del lettore risponde l'art 15, comma 2 del TUIR, il cui contenuto è stato interpretato e chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/3 del 20 aprile 2005, su richiesta dei CAF. Questo articolo infatti, prevede la possibilità di detrarre non solo e come normalmente avviene, solo le spese sanitarie sostenute per i familiari a carico, ma anche per quelli che non sono né a carico e neppure conviventi, come nel caso della suocera malata.

Circolare n. 15/E/2005 Agenzia delle Entrate

Secondo la suddetta circolare infatti "L'articolo 15, comma 2, ultimo periodo, del TUIR, prevede che le spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari, anche non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dai familiari stessi."

Il contribuente quindi ha la possibilità di portare in detrazione il 19% delle spese sanitarie sostenute dalla suocera, anche se non è fiscalmente a suo carico e neppure convivente Attenzione però, perché le spese che danno diritto al contribuente di portare in detrazione le spese dei familiari non a carico sono quelle sostenute per patologie esenti ovvero:

  • malattie croniche e invalidanti (M. n. 296 del 21 maggio 2001);
  • malattie rare (M. n. 279 del 18 maggio 2001).

La detrazione è prevista per la parte di spesa che non trova capienza nell'IRPEF del familiare malato, nel limite di euro 6.197,48 annui e nel rispetto della franchigia di euro 129,11.

Detraibilità spese sanitarie familiari non a carico: come fare?

Per poter portare in detrazione le spese mediche necessarie alla cura della suocera, è necessario, come precisato dalla Circolare n. 7/E/2018 dell'Agenzia delle Entrate:

  • che il documento che prova la spesa sanitaria sia intestato a chi ha l'ha pagata e che in esso sia indicato il nome della persona per cui la spesa è stata sostenuta;
  • e nel caso in cui il documento comprovante la spesa medica sia intestato a chi ne ha bisogno, che sullo stesso sia annotato, a titolo di autocertificazione, in che misura la spesa è stata sostenuta dal congiunto.

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