Avv. Roberto Cataldi |

Fisco: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate su Tremonti-ter

In una circolare l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in relazione agli sconti fiscali per le imprese che investono riconosciuti con la Tremonti-ter. L'agevolazine prevede la detassazione dal reddito d'impresa di un importo pari al 50% del valore degli investimenti effettuati dal primo luglio 2009 al 30 giugno 2010 in macchinari e apparecchiature nuovi. Nella circolare l'Agenzia (scaricabile qui) si individuano gli ambiti di applicazione dell'agevolazione, le caratteristiche dei beni agevolabili, le modalita' di fruizione della detassazione e le ipotesi di revoca del beneficio. Secondo l'Agenzia si può usufruire della detassazione a prescindere dal risultato di esercizio ottenuto dall'impresa.

Altre informazioni su questo argomento

In base alle disposizioni della Tremonti-ter vengono detassati gli investimenti in tutti i beni nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, a prescindere dalla denominazione attribuita dalla stessa tabella. Macchinari e apparecchiature non devono necessariamente essere strumentali. Sono, invece, esclusi dal beneficio i beni merce, vale a dire quelli destinati alla vendita, direttamente o dopo trasformazione. L'agevolazione e' riservata ai titolari di reddito d'impresa residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei non residenti, anche se hanno iniziato l'attivita' a partire dal 1 luglio 2009. CI sono poi le ipotesi in cui il diritto all'incentivo viene meno. Ciò accade quando il bene, prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto e' ceduto a terzi oppure e' destinato a finalita' estranee all'attivita' d'impresa o ancora, e' acquisito tramite leasing o oggetto di un successivo contratto di lease back e non e' riscattato; o, infine, e' acquistato mediante contratto con riserva della proprieta', ed e' risolto per inadempimento del compratore. La revoca non scatta, invece, se il bene e' ceduto in occasione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni), oppure quando, nell'ipotesi di cessione o conferimento d'azienda, il cessionario/conferitario subentri al cedente/conferente nell'obbligo di conservare i beni oggetto dell'agevolazione per tutto il prescritto periodo di sorveglianza (prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto). Altra ipotesi di revoca e' quella del trasferimento del bene agevolato in strutture ubicate al di fuori dello Spazio economico europeo, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e' stato effettuato l'investimento. Ulteriori chiarimenti riguardano, infine, i criteri di determinazione del valore degli investimenti, e la cumulabilita', in linea di principio, con altre agevolazioni.


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