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Lavoro: Consulenti, tassazione agevolata per straordinari anche per anni precedenti

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro richiamando il contenuto di due circolari dell'Agenzia delle entrate, ricorda che gli straordinari, se incrementano la produttività, sono sempre detassabili. E ciò vale non solo per il 2010 ma anche per gli anni 2009 e 2008. L'Agenzia - spiega la Fondazione e' intervenuta con due circolari (la 47E e la 48E del 27 settembre 2010) e con una nota congiunta con il ministero del Lavoro (la n. 134950/10), per definire le possibilita' semplificate a seguito dei chiarimenti emersi in materia di lavoro straordinario e notturno. "Dopo aver definito che sono detassabili tutte le retribuzioni erogate per compensare il lavoro effettuato di notte e quella per il lavoro straordinario per i quali sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttivita', l'Agenzia ora conferma la possibilita' per il datore di indicare le somme, alle quali va applicata la tassazione agevolata, sul modello Cud/2011c(redditi 2010). Il lavoratore potra' recuperare il credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011".

Altre informazioni su questo argomento

Tutte le misure si riferiscono alle somme erogate a livello aziendale in relazione a incrementi di produttivita', innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitivita' e redditivita' legati all'andamento economico dell'impresa. Per gli straordinari, il datore di lavoro deve attestare che la prestazione lavorativa ha determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitivita' e redditivita' legati all'andamento economico dell'impresa. Anche la detassazione per il lavoro notturno e per quello organizzato in turni e' subordinata al perseguimento di un incremento della produttivita' e deve trovare riscontro in una dichiarazione del datore. Tali dichiarazioni, oltre ad essere consegnate al lavoratore, saranno anche conservate sul posto di lavoro. Il regime fiscale agevolato corrispondente all'applicazione di un'imposta sostitutiva del 10% sulle somme agevolate, ricordano i consulenti del lavoro, e' previsto dal decreto legge n. 93/2008 e la proroga fino al 31 dicembre 2010 e' contenuta nella legge n. 191/09. Nuove modalita', ancora in corso di perfezionamento, sono previste per il 2011. "Risultati aziendali e aumento della produttivita' dei dipendenti sono alla base - sottolineano - della concessione delle somme detassabili ancora per tutto il 2010. Ricordiamo che possono beneficiare della agevolazioni previste dal decreto le somme corrisposte al lavoratore entro il 12 gennaio 2011 (data entro cui le somme devono essere materialmente disponibili) e riferite all'anno 2010 (principio di cassa allargato)". Va evidenziato, inoltre, per i consulenti che esiste un limite massimo concesso per le somme detassabili pari a 6.000 euro e i limiti di reddito per averne diritto sono pari a 35.000 euro. "Le modalita' di erogazione, le dichiarazioni da produrre e i possibili conguagli nel corso del rapporto e in sede di dichiarazione dei redditi - avvertono - sono i medesimi utilizzati fino ad oggi. Per le variazioni intervenute in corso d'anno e' sempre possibile per il datore di lavoro effettuare il conguaglio fiscale a fine anno per correggere l'eventuale tassazione applicata".


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