Inizia la fase sperimentale dell'Isee precompilato. Dal 1° gennaio 2020 accesso ai nuclei che presentino una DSU all'INPS in modalità web sul portale dell'Istituto

di Lucia Izzo - Dal 1° gennaio 2020 ha preso il via la fase sperimentale della c.d. DSU precompilata a cui potranno accedere i nuclei familiari che nel triennio 2016-2018 abbiano presentato all'INPS una DSU in via telematica. E con il messaggio n. 96 del 13 gennaio 2020 (qui sotto allegato), l'INPS ha fornito una serie di chiarimenti in materia di dichiarazione ISEE precompilata.


In materia di ISEE, è stato l'art. 10, comma 1, del d.lgs n. 147/2017 a prevedere un'importante novità rispetto alla normativa previgente in quanto. Nel dettaglio, al fine di agevolare l'utente nell'inserimento dei dati utili al calcolo dell'ISEE, è stata introdotta la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, caratterizzata dalla coesistenza di dati autodichiarati da parte del cittadino con altri dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS (c.d. dati precompilati).

DSU precompilata

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L'individuazione delle modalità tecniche per consentire ai cittadini di accedere alla DSU precompilata è stata regolamentata dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019, pubblicato nella G.U. n. 233 del 4 ottobre 2019.


Inoltre, un provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è stato approvato in data 20 dicembre 2019 e ha disciplinato le specifiche tecniche per l'accesso alla DSU precompilata.

Il periodo di sperimentazione

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È stato lo stesso decreto ministeriale che, a decorrere dal mese di gennaio 2020, ha previsto un periodo di sperimentazione nel quale la DSU precompilata è resa accessibile soltanto ai nuclei familiari che presentino una DSU all'INPS in modalità web sul portale dell'Istituto.


A scelta del dichiarante, sarà dunque possibile presentare la DSU nella modalità già in uso non precompilata (art. 10 del D.P.C.M. n. 159 del 2013) oppure nella nuova modalità precompilata. Il dichiarante potrà scegliere di presentare la DSU in modalità precompilata se è stato delegato da ogni componente maggiorenne del nucleo familiare e ha fornito per questi ultimi gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali.


Nel caso in cui il dichiarante non intenda avvalersi della facoltà di accesso alla DSU precompilata ovvero nei casi di riscontro negativo sugli elementi suddetti la DSU è presentata nella modalità non precompilata.

Accesso alla DSU precompilata

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Il dichiarante accede alla DSU precompilata, con le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata INPS, attraverso un sistema di autenticazione volto a identificarlo, nonché mediante l'indicazione di elementi di riscontro da lui forniti e riferiti ai componenti maggiorenni del nucleo familiare che lo hanno appositamente delegato.


In particolare, potranno essere utilizzate le seguenti modalità:

a) credenziali dispositive rilasciate dall'INPS con le modalità indicate nella apposita sezione del sito internet dell'Istituto;

b) credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate con le modalità indicate nella apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia. Questo sistema di autenticazione non sarà disponibile durante la fase di sperimentazione;

c) identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione digitale;

d) CNS (Carta Nazionale dei servizi);

e) CIE (Carta di identità elettronica 3.0).


L'accesso alla DSU precompilata potrà avvenire direttamente da parte del cittadino in modalità telematica oppure per il tramite di un CAF delegato con la stessa modalità.

Se in famiglia ci sono membri maggiorenni, il dichiarante dovrà autodichiarare di aver acquisito le delega degli altri componenti maggiorenni il nucleo familiare e indicare, per ciascuno di essi, il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria, con la relativa data di scadenza. Tali dati verranno verificati dall'Istituto presso il Sistema Tessera Sanitaria.

Dati autodichiarati e dati precaricati

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Il dichiarante compila la DSU inserendo solo alcune informazioni che vanno autodichiarate quali i dati relativi alla composizione del nucleo e altri dati non completamente disponibili negli archivi amministrativi (ad esempio la casa di abitazione).


Con riferimento ai dati sopra citati, al dichiarante è data la facoltà di richiedere di precaricare le informazioni contenute nell'ultima DSU presente nel Sistema informativo dell'ISEE, c.d. dati precaricati.


Inoltre, per accedere alla DSU precompilata è richiesto l'inserimento da parte del dichiarante ovvero dell'intermediario delegato dei c.d. elementi di riscontro che verranno sottoposti al controllo preliminare dell'Agenzia delle entrate, nonché la compilazione dei modelli MB.


La fornitura degli elementi di riscontro è posta a garanzia del diritto alla riservatezza dei dati personali dei singoli componenti, quale riscontro dell'avvenuta delega al dichiarante ad accedere ai dati che li riguardano. Infine, bisognerà sottoscrivere quanto autodichiarato.

Riscontro positivo Agenzia delle Entrate

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Una volta presentata la DSU, il dichiarante ottiene una ricevuta di presentazione della DSU protocollata da parte dell'ente acquisitore ma non l'ISEE calcolato. Per il completamento della DSU e il conseguente calcolo dell'ISEE è necessario che si completino le attività di seguito riportate.


I dati autodichiarati e/o precaricati presenti nei modelli MB, nonché gli elementi di riscontro inseriti, saranno trasmessi in via telematica al Sistema informativo dell'ISEE che, a seguito della completa e valida ricezione di quei dati, richiederà all'Agenzia delle entrate l'esito del controllo sui predetti elementi di riscontro. Solo se tale riscontro è positivo per tutti i componenti, l'Agenzia trasmette all'INPS i dati in proprio possesso, c.d. dati precompilati, che costituiscono l'oggetto della precompilazione.

Accettazione o modifica dei dati

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Tali dati precompilati dovranno essere poi accettati o modificati dal dichiarante entro tre mesi dallo loro ricezione, altrimenti, scaduto tale termine senza alcuna accettazione o modifica, i dati saranno cancellati dall'INPS e non sarà possibile completare il rilascio dell'ISEE precompilato senza effettuare nuovamente l'acquisizione del nucleo e degli elementi di riscontro su redditi e patrimoni.


In caso di accettazione o modifica nel predetto termine di tre mesi il dichiarante dovrà indicare inoltre gli ulteriori dati del Foglio componente che continuano ad essere autodichiarati. Solo dopo aver espletato tali attività l'ISEE viene calcolato e reso disponibile.

Dati precompilati

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Per la precompilazione della DSU vengono utilizzate le informazioni disponibili negli archivi dell'Istituto, nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto, nonché le informazioni sui saldi e le giacenze medie dei rapporti finanziari dei componenti il nucleo familiare comunicate dagli intermediari finanziari. Lo scambio di tali dati può avvenire mediante servizi anche di cooperazione applicativa.


La precompilazione riguarda essenzialmente componenti reddituali e patrimoniali quali:

- i redditi ed alcune tipologie di spese ordinariamente dichiarati all'Agenzia delle entrate (inseriti nella sez. II e III del Quadro FC8);

- i trattamenti erogati dall'INPS (inseriti nella sez. III del Quadro FC8);

- il patrimonio mobiliare detenuto in Italia (inserito nel Quadro FC2) con esclusione delle lettere e), g) e h) dell'articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali);

- il patrimonio immobiliare detenuto in Italia relativamente ai fabbricati (inseriti nel Quadro FC3);

- il canone di locazione della casa di abitazione (inserito nella seconda sezione del Quadro B).

Dati non modificabili dall'utente

In generale, le informazioni precompilate nella DSU possono essere accettate o, ove non corrette o incomplete, modificate, ad eccezione, in quanto non modificabili dall'utente, delle seguenti voci (inserite nelle sezioni II e III del Quadro FC8):

- i trattamenti erogati dall'INPS;

- le componenti reddituali già dichiarate ai fini fiscali (Modello 730, Modello Redditi), per le quali viene assunto il valore a tal fine dichiarato.

Dati non corretti o incompleti

Pertanto qualora i dati precompilati risultino non corretti o incompleti il dichiarante è tenuto a modificarli o a integrarli. Invece, qualora il dichiarante rilevi delle inesattezze sui dati precompilati non modificabili potrà compilare il Modulo integrativo per chiederne la rettifica, autodichiarando le componenti per cui ha rilevato tali inesattezze.

Nuovi modelli ISEE e relative istruzioni alla compilazione

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Il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 497 del 31 dicembre 2019, ha approvato i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni. Tale nuova modulistica sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i precedenti modelli ed istruzioni. Resta fermo, invece, il modello di attestazione allegato al decreto direttoriale del 7 novembre 2014.


Leggi anche: DSU 2020: il nuovo modello


Scarica pdf Messaggio INPS n. 96/2020

Foto: 123rf.com
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