Dal primo gennaio 2020 abolita la Tasi, restano la Tari e la nuova IMU. Vediamo cosa cambia e cosa rimane invariato nella nuova Imu

di Annamaria Villafrate - Con l'abolizione della TASI, la tassa sui servizi indivisibili che faceva parte dell'IUC, insieme a IMU e TARI, non si elimina semplicemente un tributo, ma soprattutto un inutile duplicato fondato, come l'IMU, sul possesso degli immobili. Attenzione però perché la TASI, che esce formalmente dall'ordinamento, andrà a rendere più consistente la nuova IMU. I cambiamenti però non finiscono qui. Tra i più importanti quello che pone interamente a carico del locatore il costo della nuova IMU, quella che estende al genitore affidatario e assegnatario della casa familiare l'onere del pagamento della nuova imposta sugli immobili, e infine l'aumento delle aliquote.

Ecco quindi una guida alla nuova Imu:

Tasi abolita dal primo gennaio 2020

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Dal primo gennaio 2020, come dispone il comma 738 della legge di bilancio n. 160/2019, dall'IUC, ovvero l'imposta comunale unica istituita e prevista dal comma 639 della legge di stabilità per il 2014 n. 147/2013, composta anche da IMU e TARI, viene eliminata la TASI.

Questa componente dell'UIC si riferiva ai servizi indivisibili e veniva applicata all'utilizzatore e al possessore dell'immobile, ad eccezione delle prime case, destinate cioè ad abitazione principale propria e del nucleo familiare, fatta eccezione per le abitazioni "di lusso" appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9. La novità riguarda tutti i Comuni del territorio nazionale, tranne i casi specificamente previsti.

I territori esclusi dalla novità fiscale

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Non tutti gli enti del territorio nazionale sono soggetti alla novità fiscale che prevede l'abolizione della TASI dall'Imposta Comunale Unica. Il Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano, possono infatti regolarsi diversamente, in virtù della libertà impositiva prevista dai loro Statuti.

Nella sola provincia autonoma di Trento continueranno ad applicarsi le norme della legge provinciale n. 14/2014 che ha istituito l'IMIS, che ha sostituito l'IMUP (imposta municipale propria) e la TASI Tale imposta grava sul proprietario degli immobili, o sul titolare di diritti reali come l'uso, l'usufrutto, l'abitazione, l'enfiteusi, la superficie, e sul locatario finanziario e prevede aliquote, agevolazioni e detrazioni particolari rispetto alla legge nazionale.

Nella provincia autonoma di Bolzano invece continuerà ad applicarsi l'IMI, imposta municipale immobiliare, istituita e disciplinata dalla legge provinciale n. 3/2014 che ha disposto l'abolizione di IMU e TASI applicate nel resto del territorio nazionale, applicando regole proprie.

Presupposto impositivo nuova IMU

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La nuova IMU si applicherà ai possessori di beni immobili, ad eccezione della prima casa, ovvero all'immobile destinato ad abitazione principale o assimilata, a meno che tale abitazione non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 di cui fanno parte i beni immobili di lusso.

Ai fini dell'applicazione la legge di bilancio fornisce le definizioni di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo, abitazione principale e assimilate, includendo tra queste ultime, anche "la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso."

Soggetti attivi e soggetti passivi dell'imposta

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Il soggetto attivo della nuova IMU è sempre il Comune sul cui territorio si trova totalmente o prevalentemente l'immobile da assoggettare all'imposta. Se variano le circoscrizioni territoriali dei comuni, il soggetto attivo è il comune nell'ambito del cui territorio si trovano gli immobili, a partire dal 1° gennaio dell'anno a cui l'imposta si riferisce.

I soggetti passivi dell'imposta invece, come anticipato, sono i possessori degli immobili ossia i proprietari e i titolari di diritti reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, i genitori assegnatari del diritto di abitazione della casa familiare in virtù di un provvedimento giudiziale che lo dichiarato anche genitore affidatario, il concessionario di aree demaniali, il locatario in locazione finanziaria per gli immobili da costruire o in corso di costruzione a partire dalla stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Nel caso in cui uno stesso immobile sia posseduto da più soggetti, ognuno è soggetto passivo a se stante e titolare di un'autonoma obbligazione tributaria, comprese esenzioni e agevolazioni, che quindi non si estendono agli altri, poiché nell'applicazione del tributo si tiene conto dei singoli requisiti oggettivi e soggettivi.

Niente IMU per i conduttori

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Con l'abolizione della TASI, che veniva pagata in parte dagli inquilini e il suo accorpamento all'IMU i conduttori di immobili in locazione non saranno più gravati da questa spesa. Spetterà al proprietario infatti pagare la nuova IMU da solo e nella sua totalità, sempre a meno che, furbescamente, il locatore, al momento del rinnovo del contratto non decida, nei casi in cui gli è consentito, alzare il canone per compensare il maggiore esborso.

Cambiano le aliquote

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Salgono le aliquote della nuova IMU per compensare l'abolizione delle TASI. L'aliquota base, sale infatti all'8,6 per mille anche se viene data la possibilità ai Comuni, tramite delibera, di alzarla di altri due punti, ovvero fino al 10,6 per mille e infine, solo nel 2020 i quei Comuni che avevano già deciso per la maggiorazione potranno portarla all'11,4 per mille.

Attenzione però perché queste sono solo possibilità. Ai Comuni è infatti consentito anche diminuire la nuova IMU o azzerarla del tutto.

Immutate le scadenze

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Invariate al momento le scadenze per il pagamento della nuova IMU:

  • entro il 16 giugno 2020 si deve versare l'acconto che corrisponde alla metà di quanto versato nel 2019;
  • entro il 16 dicembre è dovuto il versamento della seconda rata.

La legge prevede che nella rata di dicembre si effettuerà il conguaglio, in base alle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ogni anno.

Non cambia il calcolo della base imponibile

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Non cambia neppure la base imponibile su cui verrà effettuato il calcolo dell'imposta. All'ammontare delle rendite catastali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5% si applicano i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie C/3,C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati (uffici) categoria A/10;
  • 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (immobili di imprese) tranne quelli classificati nella categoria D/5 (banche);
  • 55 per i fabbricati della categoria C/1 (negozi).

Come si versa la nuova IMU

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Per quanto riguarda le modalità di versamento del tributo, è possibile procedere al pagamento in modi diversi.

  • bollettino postale;
  • piattaforma PagoPa;
  • Modello F24.
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- Nuova Imu e Tasi sulla casa, cosa cambia?


Foto: 123rf.com
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