Per la Corte di giustizia europea se un passeggero si ustiona a causa di un caffè rovesciato durante il volo, è la compagnia aerea a rispondere dei danni

di Redazione - Caffè bollente rovesciato in volo? I danni li paga la compagnia aerea. È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Ue, nella sentenza odierna (causa C-532/18 sotto allegata), che riguarda una causa intentata alla compagnia aerea Niki Luftfahrt da una famiglia dopo che, in un volo da Palma di Maiorca a Vienna, un bicchiere di caffé bollente servito ad un passeggero e posto sul tavolino pieghevole, si era rovesciato sulla figlia minorenne, provocandole ustioni.

Compagnia aerea nega responsabilità

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Per la compagnia aerea non vi era alcuna responsabilità, in quanto il caso non rientrava nella convenzione di Montreal, che disciplina la responsabilità delle compagnie aeree in caso d'incidente.

La nozione di "incidente", a detta del vettore, esigerebbe il verificarsi di un rischio inerente al volo, condizione non ricorrente nel caso di specie. Sebbene, non è stato appurato il motivo del rovesciamento, se a causa di un difetto del tavolino pieghevole o per effetto delle vibrazioni dell'aereo.

La Corte suprema austriaca, in assenza di una definizione, ha perciò chiesto alla Corte Ue di precisare la nozione di "incidente" ai sensi della Convenzione di Montreal.

Convenzione di Montreal ed esclusione della responsabilità

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I giudici del Lussemburgo ricordano preliminarmente che la Convenzione di Montreal consente alle compagnie aeree di escludere o limitare la propria responsabilità, dimostrando che il passeggero stesso abbia causato il danno o abbia contribuito alla sua causazione, potendo inoltre limitare la propria responsabilità a 100mila diritti speciali di prelievo (valuta del Fondo Monetario Internazionale), a fronte della prova che il danno non sia stato causato da propria colpa oppure che sia stato causato unicamente da terzi.

La nozione di incidente per la Convenzione di Montreal

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Premesso questo, scrive la Corte, il significato ordinario attribuito alla nozione di "incidente" è inteso quale evento involontario dannoso imprevisto.

La Cgue rileva peraltro che la Convenzione di Montreal è volta ad istituire un regime di responsabilità oggettiva delle compagnie aeree, assicurando, al tempo stesso, un "giusto equilibrio degli interessi".

Per cui, in definitiva, secondo la Corte Ue, la nozione di "incidente" ricomprende tutte le situazioni che si producono a bordo di un aereo nelle quali un oggetto impiegato per il servizio ai passeggeri abbia prodotto lesioni personali ad un passeggero, senza che occorra acclarare se queste situazioni risultino da un rischio inerente al trasporto aereo.

Scarica pdf sentenza Cgue C-532-18

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