Per la Cassazione, la scadenza del termine per opporsi alla cartella di pagamento non comporta la conversione di quello prescrizionale di 5 anni in quello ordinario di dieci

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con ordinanza n. 31077/2019 (sotto allegata) nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso avanzato dall'Agenzia delle Entrate che aveva agito per il recupero di crediti previdenziali dovuti da un lavoratore autonomo, richiama il principio di diritto sancito dalla SU n. 23397/2016. In base a questa sentenza la scadenza del termine per potersi opporre alla cartella di pagamento non produce l'effetto di convertire il termine di prescrizione di 5 anni in quello decennale ordinario.

Prescrizione crediti previdenziali

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La Corte d'appello conferma la decisione di primo grado che ha accolto l'opposizione a intimazione di pagamento avente ad oggetto crediti previdenziali dovuti da un lavoratore autonomo, richiamando il principio sancito dalle S.U. n. 23397/2016, rilevando la prescrizione dei crediti intervenuta dopo la notifica delle cartelle sottese all'intimazione.

Il ricorso in Cassazione dell'Agenzia

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Ricorre avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate, subentrata a Equitalia, lamentando in un unico motivo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2946 c.c., dell' art. 49 D.P.R. 602/73 e dell'art. 17 del D.Igs. n. 46/99 perché la Corte ha ritenuto applicabile ai fini del computo del termine prescrizionale del credito esattoriale il termine breve previsto dall'art. 3 c. 9 e 10 della legge n. 335/95 senza considerare l'effetto novativo derivante dalla notifica delle cartelle di pagamento che comporta l'applicabilità del termine decennale.

Prescrizione quinquennale per i contributi degli autonomi

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La Cassazione con l'ordinanza n. 31077/2019 dichiara il ricorso inammissibile precisando che secondo il principio di diritto sancito dalle SU n. 23397/2016: "La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.

Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla I n. 122 del 2010)."

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