La morte del coniuge prima che la sentenza di divorzio diventi definitiva fa cessare la materia del contendere, tranne per le domande non definitive

di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 31358/2019 (sotto allegata) della Cassazione ribadisce il principio in base al quale, nel giudizio di divorzio la morte sopravvenuta del coniuge determina la cessazione della materia del contendere sia in relazione al rapporto coniugale che ai profili economici connessi. Nel caso di specie gli Ermellini dichiarano cessata la materia del contendere solo per quanto riguarda le statuizioni economiche che hanno deciso per il riconoscimento di un assegno per la ex moglie, per la figlia minore e il mantenimento di quella maggiorenne convivente, perché questi capi, a differenza della pronuncia di divorzio, non sono ancora diventati definitivi.

La vicenda processuale

[Torna su]

Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affida la figlia minore al nonno paterno e pone a carico del padre una somma in favore della minore, il mantenimento di quella maggiorenne convivente e un assegno divorzile in favore della ex moglie.

Il marito impugna la sentenza sui punti che hanno disposto l'affidamento della minore al nonno e il riconoscimento dell'assegno alla ex moglie. La Corte d'Appello però respinge l'impugnazione.

Il ricorso in Cassazione

[Torna su]

Le intimate, uniche eredi della ex moglie, deceduta dopo la pubblicazione della sentenza d'appello, non si costituiscono in giudizio. Il marito rileva con un unico motivo la cessata materia del conseguente alla morte della moglie prima del passaggio in giudicato della sentenza d'appello, situazione a cui egli ha interesse volendo mantenere lo status di coniuge superstite separato, non divorziato.

La morte del coniuge nel giudizio di divorzio fa cessare la materia del contendere

[Torna su]

La Cassazione con l'ordinanza n. 31358/2019 accoglie il ricorso del coniuge superstite dichiarando cessata la materia del contendere. Per gli Ermellini le domande sono fondate limitatamente alle questioni che riguardano la corresponsione dell'assegno per moglie e figlie, unica materia residuata in sede di appello, visto che la mancata impugnazione sulla pronuncia di divorzio ne ha determinato il passaggio in giudicato.

Come precisa la Suprema Corte: "nel giudizio di divorzio la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi. Onde l'evento morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, assumendo esso rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa."

Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alle disposizioni patrimoniali poste a carico del marito, come il riconoscimento degli assegni e del mantenimento in favore delle figlie e della ex moglie.

Leggi anche:

- La morte del coniuge e le conseguenze sul giudizio di divorzio pendente

- Divorzio: se lui muore durante il giudizio, lei resta senza assegno

Scarica pdf Cassazione 31358-2019

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: