La Suprema Corte conferma l'addio al parametro del tenore di vita. Il mero divario reddituale non giustifica il versamento dell'assegno da parte del ricco professionista alla moglie impiegata

di Lucia Izzo - Niente assegno divorzile alla ex moglie impiegata: il divario reddituale con il marito, facoltoso professionista, non giustifica il riconoscimento dell'esborso al fine di farle mantenere il pregresso tenore di vita in quanto quest'ultimo parametro non è più utilizzabile.


Alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali, l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno, infatti, non sono variabili dipendenti soltanto dall'alto (o dal più alto) livello reddituale di uno degli ex coniugi, non trovando alcuna giustificazione l'idea che quest'ultimo sia comunque tenuto a corrispondere all'altro tutto quanto sia per lui "sostenibile" o "sopportabile", quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 24934/2019 (sotto allegata) accogliendo il ricorso dell'ex marito tenuto, secondo la Corte d'Appello, a versare alla moglie un assegno divorzile affinché la stessa potesse "conservare il tenore di vita matrimoniale (...) tenuto conto della disparità economica tra gli ex coniugi".


Assegno divorzile: l'addio della giurisprudenza al tenore di vita

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In particolare, i giudici rilevavano come i redditi percepiti dalla donna (da lavoro impiegatizio) non fossero affatto paragonabili a quelli dell'ex marito che, professionista nell'attività di consulenza, godeva di un rilevante patrimonio anche immobiliare.

Decisione ribaltata in Cassazione. Gli Ermellini rammentano che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, contiene un parametro (la disponibilità di "mezzi adeguati o "comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e alcuni criteri da utilizzare per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno divorzile a favore del coniuge richiedente, ovvero: le condizioni e i redditi dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, tutti da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.


La nozione di adeguatezza dei mezzi è stata intesa dalla giurisprudenza tradizionale come finalizzata alla conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale; tuttavia, come noto, le critiche a tale parametro hanno indotto a sostituirlo con quello, intrinsecamente inerente alla nozione di adeguatezza dei mezzi, di indipendenza economica, intesa come possibilità di vita dignitosa (Cass. n. 11504/2017).

La Cassazione ha precisato che "per determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrerà avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità (Cass. n. 3015/2018).

La pronuncia delle Sezioni Unite

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Un esito interpretativo solo in parte corretto, ma sicuramente non sovvertito, dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 che ha confermato come il parametro (della conservazione) del tenore di vita non trovi più cittadinanza nel nostro sistema.

Ancora, la Corte ha chiarito come debba essere il coniuge richiedente l'assegno a provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno, mentre in passato era il coniuge potenzialmente obbligato a dover dimostrare l'insussistenza delle relative condizioni.

Infine, si è chiarito come l'assegno svolga una finalità (anche o principalmente) assistenziale, evidenziando altresì l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa dell'assegno qualora il coniuge richiedente l'assegno dimostri che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune.

Divorzio: non basta lo squilibrio economico per concedere l'assegno

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Nell'ordinanza in esame, la Corte sottolinea come il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive debba quindi riferirsi sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.

Nell'ambito di questo accertamento, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.

La mera differenza reddituale tra i coniugi è infatti coessenziale alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, che è però estranea alle finalità dell'assegno nel mutato contesto. D'altronde, ai sensi di legge, l'assegno divorzile neppure svolge una funzione "riequilibratrice" delle condizioni reddituali degli ex coniugi.

Nel caso di specie, la decisione impugnata va cassata poiché, dopo un mero confronto reddituale che ha mostrato il divario tra le parti, la Corte di merito ha attribuito e quantificato l'assegno divorzile in favore dell'ex sull'affermata esigenza di farle conservare il tenore di vita matrimoniale. Una conclusione che, chiarisce la Cassazione, contrasta con i principi che regolano la materia.

Scarica pdf Cass., I civ., ord. n. 24934/2019

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