Cos'è il contratto di espansione, quando si può attivare, cosa prevede e come è disciplinato. Guida completa al nuovo ammortizzatore sociale

di Valeria Zeppilli - Il contratto di espansione è un nuovo ammortizzatore sociale introdotto dal decreto crescita (d.l. n. 34/2019), in sostituzione del contratto di solidarietà espansiva che quindi, dal 30 giugno 2019, ha cessato di esistere.

Vediamo quindi in cosa consiste il nuovo contratto di espansione, disciplinato dall'articolo 41 del decreto legislativo numero 148/2015, come di recente riformulato.

Cos'è il contratto di espansione

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Il contratto di espansione è un ammortizzatore sociale che riguarda le imprese che hanno più di 1000 dipendenti e sono interessate da azioni di reindustrializzazione e riorganizzazione che prevedono anche la modifica dei processi aziendali con conseguente esigenza di adeguare le competenze professionali dei lavoratori.

È in vigore in via sperimentale per il biennio 2019-2020.

La procedura di consultazione

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La stipula del contratto di espansione deve essere proceduta da una procedura di consultazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le loro rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria.

Contratto di espansione: il contenuto

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La legge prescrive dettagliatamente il contenuto del contratto di espansione, dopo averne chiarito la natura gestionale.

In particolare, nel contratto di espansione vanno indicati:

  • il numero dei lavoratori che l'azienda intende assumere, specificandone i profili professionali
  • le modalità con le quali intende programmare temporalmente le assunzioni
  • l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro
  • la riduzione media complessiva dell'orario di lavoro dei dipendenti già in organico e il numero degli stessi che ne è interessato, nonché il numero dei lavori che possono accedere al trattamento economico previsto per il contratto di espansione.

Ai fini della stipula del contratto, il Ministero del lavoro verifica il progetto di formazione e riqualificazione e il numero delle assunzioni previste.

Integrazione salariale e indennità

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Con riferimento al contratto di espansione è possibile chiedere un intervento straordinario di integrazione salariale, della durata massima di 18 mesi, anche non continuativi.

Ai lavoratori che conseguiranno il diritto alla pensione di vecchiaia dopo massimo 60 mesi dalla stipula del contratto, se hanno maturato il requisito contributivo, e a coloro che, nel medesimo termine massimo, conseguiranno il diritto alla pensione anticipata, il datore di lavoro può riconoscere per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione un'indennità mensile a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro.

Tale prestazione può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti o in corso di costituzione.

Lavoratori esclusi dall'indennità

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Ai lavoratori che non hanno i requisiti per poter beneficiare della predetta prestazione è possibile applicare una riduzione oraria, con integrazione salariale e contribuzione figurativa, che in media non può superare il 30% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dal contratto di espansione. Se necessario, tuttavia, è possibile concordare, per ciascun lavoratore, una percentuale di riduzione complessiva dell'orario sino al 100% per tutta la durata del contratto.

Contratto di espansione: il progetto di formazione e riqualificazione

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L'impresa che intende accedere al contratto di espansione deve presentare un progetto di formazione e riqualificazione, che diventa parte integrante del contratto e nel quale sono indicate le misure idonee a garantire che il prestatore consegua effettivamente le competenze tecniche idonee alla mansione alla quale sarà adibito.

Nel progetto, che è distinto per categorie, vanno descritti, più in generale, i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali.

Contratto di espansione: i chiarimenti del Ministero

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Dal punto di vista applicativo, di particolare rilevanza risulta la circolare del Ministero del lavoro numero 16 del 6 settembre 2019.

Tale documento, tra le altre cose, ha specificato che il criterio occupazionale di 1000 dipendenti va valutato con riferimento alla singola impresa (e non ai gruppi o alle reti temporanee d'impresa), tenendo conto dei "lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente la data di presentazione della domanda".

Con riferimento alla durata, considerando che la misura ha carattere sperimentale ed è prevista per il biennio 2019-2020, il Ministero ha chiarito che, nel rispetto del limite massimo di 18 mesi, è possibile che i contratti di espansione avviati nel 2020 continuino a produrre i loro effetti anche nel 2021.

Infine, si segnala la precisazione circa la compatibilità del contratto di espansione con gli altri ammortizzatori sociali previsti dal decreto legislativo numero 148/2015, compresa la mobilità non oppositiva. Inoltre, l'impresa potrà ricorrere a tale misura anche se già si avvale di riduzioni orarie in settori diversi da quelli coinvolti ma collegati organizzativamente con essi.

Leggi Contratto di espansione: le istruzioni del ministero

Valeria Zeppilli

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