Il Giudice di Pace di Matera rammenta che la P.A., stante l'applicazione del rito del lavoro in caso di opposizione alle ordinanze ingiunzioni, deve rispettare quanto previsto dall'art. 416 c.p.c.

di Lucia Izzo - I giudizi di opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni di cui all'art. 22 della Legge n. 689/1981 sono regolati dal rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n.150/2001.

Pertanto, la Pubblica Amministrazione opposta deve costituirsi nei termini e con le modalità previste dall'art. 416 del codice di procedura civile. Qualora non lo faccia, stante l'inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente, deve ritenersi accoglibile l'istanza del multato che contesta la violazione e la relativa sanzione.


Il caso

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Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Matera, nella sentenza n. 270/2019 (qui sotto allegata), Parte ricorrente, vittoriosamente assistita dall'avvocato Roberto Iacovacci, eccepiva numerosi motivi di illegittimità, tuttavia il magistrato onorario ritiene che la domanda debba essere accolta, in particolare, per non essersi l'amministrazione costituita nei termini e secondo le modalità previste.


Infatti, la Prefettura si era costituita in giudizio solo il giorno in cui era stata fissata l'udienza di comparizione, depositando il proprio fascicolo di parte con comparsa di costituzione con la quale contestava tutto quanto dedotto e richiesto dalla parte ricorrente.

Opposizione a ordinanza-ingiunzione e rito del lavoro

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Tuttavia, rammenta il giudicante, ai sensi del d.lgs. n.150/2001, i giudizi di opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni di cui all'art. 22 della Legge n. 689/1981 sono regolati dal rito del lavoro.


Al caso di specie, dunque, si applica l'art. 416 c.p.c, a norma del quale, il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.


Inoltre, nella memoria difensiva con cui il convenuto si costituisce in giudizio, questi dovrà prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

Cosa deve fare l'amministrazione opposta

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L'Amministrazione opposta deve dunque predisporre un primo atto difensivo già completo, corredato di tutta la documentazione utile per il giudizio, prendendo posizione su tutti i punti in discussione in modo da consentire al Giudice adito di conoscere sin dall'inizio del procedimento non solo il provvedimento impugnato, ma tutta la materia del contendere, le prove documentali offerte e i mezzi di prova la cui ammissione è richiesta da ciascuna delle parti.


La Cassazione ha evidenziato come la nuova normativa, da un lato, indica un termine per il deposito in giudizio della documentazione strettamente inerente l'atto opposto e, dall'altro, rende applicabile l'art. 416 c.p.c. con le relative preclusioni quanto alla documentazione da produrre, di cui l'amministrazione intenda avvalersi.


Inoltre, il Giudice di Pace rammenta che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, in caso di contestazione della sanzione sarà la P.A. a dover provare i suoi atti costitutivi, competendo all'opponente soltanto di dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'efficacia di quei fatti.

Addio sanzione se la P.A. non deposita i documenti

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La mancata produzione degli atti a disposizione e in possesso della P.A., posto che l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni soltanto sulla base di questi, costituisce dunque un decisivo elemento di giudizio idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza delle ragioni dell'opponente stesso.


Nel giudizio regolato dalla legge 689, infatti, si realizza un'inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente e, conseguentemente, la Pubblica Amministrazione assume la veste sostanziale di attore ed è tenuta, ex art. 2697 c.c., a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato dunque la sussistenza della pretesa sanzionatoria che nel giudizio de quo risulta completamente inesistente.

Rilevato che parte resistente non si è costituita, per cui non ha provveduto a depositare la sua documentazione provante la fondatezza della violazione contestata, l'opposizione viene accolta e il provvedimento impugnato annullato assieme a tutti gli atti presupposti e conseguenti allo stesso.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

Scarica pdf Giudice di Pace Matera, sent. n. 270/2019

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