Per la Cassazione non è sufficiente l'apposizione del marchio sull'autovettura a far considerare una società produttrice del veicolo il cui malfunzionamento ha provocato lesioni ai passeggeri

di Lucia Izzo - Chi paga per le lesioni provocate da malfunzionamenti della vettura, ad esempio degli airbag o delle cinture di sicurezza? Il produttore del veicolo, ovviamente. Ma non è sempre facile riuscire a capire chi sia tale figura, soprattutto in un contesto come quello moderno in cui le società sono spesso costituite in gruppi che fanno uso del medesimo marchio.


Proprio per questa ragione, la mera apposizione del marchio sull'autovettura da parte della società che distribuisce in Italia il mezzo e che sia consociata a un gruppo internazionale non è idonea a dimostrare la proprietà del marchio stesso e di conseguenza non consente di considerare la stessa produttrice del veicolo in questione.


È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 21841/2019 (sotto allegata).


Il caso

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La Corte d'Appello accoglieva il gravame promosso dal conducente di un'autovettura e dal terzo trasportato che avevano subito dei danni in conseguenza di un sinistro stradale: in particolare l'auto aveva urtato violentemente contro il guard-rail e i due passeggeri avevano riportato lesioni personali anche per il mancato per il mancato funzionamento degli airbag e delle cinture di sicurezza, dovuto a difetto di fabbricazione.


Da qui la chiamata in causa della società ritenuta proprietaria del marchio della vettura che veniva condannata al risarcimento. Tuttavia, in Cassazione, la suddetta società contesta il fatto che il giudice a quo l'abbia riconosciuta produttrice del veicolo: l'adozione del marchio nella denominazione sociale da parte di una società consociata di un gruppo internazionale, secondo la ricorrente, non è infatti di per sé probante, né significativo, della "proprietà" del marchio.


Si sottolinea come i marchi siano registrati a livello internazionale dalla società che si pone al vertice del gruppo e vengano poi utilizzati da tutte le società del gruppo che trattano quei prodotti; e altrettanto si può dire dell'uso del marchio nella documentazione commerciale.

Produttore e responsabilità danni causati dal prodotto

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La Cassazione rammenta come la legge, nel dettaglio l'art. 3, comma 3, del d.p.r. 224/88, nella specie ratione temporis applicabile, stabilisce che ai fini della responsabilità per i danni causati dal prodotto "si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione" (cfr. Cass., n. 29327/2017).


Tuttavia, anche gli Ermellini concordano sulla circostanza che, a livello internazionale, i marchi siano normalmente registrati dalla società capogruppo venendo poi utilizzati da tutte le società che del gruppo fanno parte. Nel caso di specie difetta proprio la prova che la società distributrice del veicolo in Italia avesse apposto sull'autovettura de qua il proprio marchio e fosse dunque da considerarsi come produttore.

Malfunzionamento airbag: chi risarcisce i danni per le lesioni?

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Erroneamente, dunque, la Corte territoriale è giunta a equiparare il distributore in Italia al produttore, valorizzando elementi invero diversi da quelli previsti dalla suindicata norma.


Attesa la lettera del citato art. 3, comma 3, d.p.r. 224 del 1988, l'indicata mera utilizzazione del marchio non può considerarsi infatti idonea e sufficiente a integrare il requisito da tale norma richiesto, essendo inidonea al riguardo l'utilizzazione dello "stesso nome" di altra società del gruppo o del gruppo medesimo, ovvero la possibile confondibilità del marchio.


E secondo la Cassazione neppure sembra possibile, in base all'impugnata sentenza, evincersi se nel caso di specie ricorra un'ipotesi di contitolarità o di comunione del marchio ovvero di marchio di gruppo, oppure se non debba piuttosto ravvisarsi quale mero indice di collegamento dell'impresa dell'odierna ricorrente a quella altrui.


Annullato il provvedimento dovrà essere dunque il giudice del rinvio a verificare in concreto quale sia la società produttrice del veicolo, non essendo possibile identificarla automaticamente con quella distributrice che ha meramente apposto il marchio sulla vettura, poiché ciò non prova la proprietà del marchio stesso.

Scarica pdf Cass., III civ., sent. n. 21841/2019

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