b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
Il comma 3-quater del medesimo art. 3, inoltre, prevede che le sanzioni siamo aumentate del 20% qualora siano impiegati lavoratori stranieri in maniera irregolare oppure minori in età non lavorativa.
La
Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha previsto che gli importi dovuti per le disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. n. 12/2002, per le condotte realizzatesi dal 1° gennaio 2019, siano incrementati
ulteriormente del 20%. I datori di lavoro "recidivi", ovvero destinatari di sanzioni amministrative per i medesimi illeciti nei tre anni precedenti, rischiano il raddoppio della sanzione
Reddito di Cittadinanza e lavoro nero
Il
decreto legge n. 4/2019 ha previsto che la maggiorazione del 20% degli importi della c.d. maxisanzione, di cui all'art. 3, comma 3 quater, D.L. n. 12/2002, scatti anche in caso di impiego di
lavoratori beneficiari del Rdc.
Nella recente Circolare n. 8/2019 (qui sotto allegata), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha anche fornito ulteriori chiarimenti sul punto.
Fermo restando il necessario riscontro, ai fini dell'applicazione dell'aggravante in questione, sulla circostanza in ordine al godimento del Rdc da parte del
nucleo familiare di appartenenza del lavoratore, l'INL ha chiarito che il richiamo all'art. 3, comma 3 quater del citato D.L. n. 12/2002 comporta la
non diffidabilità dell'illecito.