La bancarotta fraudolenta è un reato che può essere commesso dall'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale in danno dei suoi creditori. La disciplina è oggi contenuta nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza

Bancarotta fraudolenta: cos'è

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La bancarotta fraudolenta, dopo la trasposizione dalla legge fallimentare al Codice della crisi e dell'insolvenza, è un reato che non richiede più quale presupposto la dichiarazione di fallimento, come vedremo, ma la sottoposizione dell'imprenditore alla procedura di liquidazione giudiziale.

Il reato si può configurare a causa di condotte che l'imprenditore individuale commette prima o durante la procedura di liquidazione, attraverso le quali provoca una diminuzione del proprio patrimonio in danno dei creditori. Tale offesa può essere reale se le condotte dell'imprenditore producono una diminuzione concreta del suo patrimonio, fittizia se la diminuzione è simulata da azioni attraverso le quali il patrimonio viene occultato.

Bancarotta fraudolenta e Codice della crisi

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Prima di analizzare nel dettaglio il reato di bancarotta fraudolenta è necessario chiarire meglio che i reati di bancarotta, contemplati in origine nella legge fallimentare Regio decreto n. 267/1942, sono stati rimodellati e trasfusi nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.lgs. n. 14/2019. Questa modifica ha determinato lo spostamento della disciplina della bancarotta

e degli altri reati fallimentari all'interno del titolo IX del Codice ella crisi, che contiene le disposizioni penali dall'art. 322 all'art. 347. La novità più importante che ha toccato l'intero Codice e anche le disposizioni penali è la scomparsa di ogni riferimento ai termini "fallito" e "fallimento".

Presupposto del reato di bancarotta fraudolenta

Rispetto al passato quindi, i reati di bancarotta presuppongono non la dichiarazione di fallimento ma la dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Vediamo quindi, alla luce di queste precisazioni, cosa prevede il testo del reato dedicato alla bancarotta fraudolenta contenuto nel Codice della crisi e dell'insolvenza, dopo aver analizzato il reato di bancarotta semplice, anche al fine di coglierne le differenze.

Bancarotta semplice

La bancarotta semplice, disciplinata dall'art. 323 del Codice della crisi, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni l'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale che tiene le seguenti condotte:

  • sostiene spese personali o per la famiglia che sono eccessive rispetto alla sua condizione economica;
  • consuma una buona parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
  • compie operazioni gravemente imprudenti per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale;
  • aggrava il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere l'apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;
  • non soddisfa le obbligazioni assunte con un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.

Alla stessa pena soggiace però anche chi, nei tre anni (o meno, se l'impresa è giovane) che hanno preceduto l'apertura della liquidazione, non ha tenuto o ha tenuto in modo incompleto o irregolare le scritture previste dalla legge.

La nuova bancarotta fraudolenta

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Dal 1° settembre 2021 quindi, come anticipato, la bancarotta fraudolenta non è più regolata dall'articolo 216 della legge fallimentare, ma dall'articolo 322 del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Tale norma riproduce sostanzialmente il contenuto della previsione precedente, tranne alcuni ritocchi di forma. In particolare essa così dispone:

"1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che:

a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dalla lettera a) del comma 1, ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni".

Bancarotta fraudolenta: tipologie

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La bancarotta fraudolenta, come emerge dall'art. 322 del Codice della crisi, è un reato che può essere integrato da diversi comportamenti, da qui la distinzione tra bancarotta fraudolenta patrimoniale (o per distrazione) e bancarotta fraudolenta documentale.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale

Nel dettaglio, la bancarotta fraudolenta patrimoniale è il reato posto in essere dall'imprenditore sottoposto a dichiarazione di liquidazione giudiziale che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni oppure, con il fine di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto delle passività che in realtà non esistevano. Trattasi di un reato contro il patrimonio.

Bancarotta fraudolenta per distrazione

Proprio in ragione delle caratteristiche che la connotano, la bancarotta fraudolenta patrimoniale è spesso definita anche bancarotta fraudolenta per distrazione. Tra l'una e l'altra espressione, utilizzate come sinonimi, non vi è alcuna differenza.

Bancarotta fraudolenta documentale

La bancarotta fraudolenta documentale, invece, si configura quando l'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale ha sottratto, distrutto o falsificato, anche solo in parte, i libri o le altre scritture contabili con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, o li ha tenuti in maniera tale da non permettere la ricostruzione del proprio patrimonio o del movimento degli affari. Trattasi di un reato che compromette la conoscenza del patrimonio del soggetto debitore da parte dei suoi creditori.

Bancarotta fraudolenta preferenziale

La bancarotta fraudolenta preferenziale è quella che, come prevede il terzo comma dell'art. 322, si configura quando l'imprenditore sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale prima o anche durante la procedura, allo scopo di favorire solo qualche creditore, in danno degli altri, esegue pagamenti o simula dei titoli di prelazione.

Le condotte del reato di bancarotta fraudolenta

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Vediamo ora quali sono le condotte in grado di integrare il reato di bancarotta fraudolenta partendo da quelle tipiche della bancarotta patrimoniale o per distrazione:

  • distrazione: si verifica quando si conferisce a un bene una destinazione diversa da quella che prevede la legge, al fine di privare gli organi della liquidazione giudiziale dei beni necessari da destinare al soddisfacimento dei creditori;
  • occultamento: consiste nel nascondere beni per renderne impossibile il reperimento da parte degli organi della liquidazione giudiziale;
  • dissimulazione: si vuole rendere impossibile l'apprensione di un bene senza però sottrarre i beni materialmente, ma facendo credere ai creditori che gli stessi, in realtà, appartengono ad altri;
  • distruzione: i beni vengono sottratti agli organi della procedura e quindi ai creditori perchè distrutti, al fine di eliminarne il valore economico;
  • dissipazione: consiste nella vendita o nella donazione dei beni per distruggere la ricchezza dal punto di vista giuridico, tramite lo sperpero.

Ora invece analizziamo le condotte tipiche della bancarotta fraudolenta documentale:

  • sottrazione: per privare l'organo deputato alla liquidazione giudiziale della possibilità di acquisire i i libri e le scritture contabili a cui è tenuto l'imprenditore;
  • distruzione: che si realizza proprio con la distruzione fisica delle scritture e dei libri;
  • falsificazione: si creano falsi documenti o si sostituiscono quelli originali con altri del tutto artefatti, attraverso una falsificazione che può essere materiale o ideologica.

Elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta

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Vediamo brevemente quali sono gli elementi costituivi del reato di bancarotta fraudolenta:

  • Soggetto attivo del reato è l'imprenditore commerciale che è stato dichiarato in liquidazione giudiziale o chi esercita in modo professionale un'attività d'impresa ossia un'attività organizzata e finalizzata alla produzione e allo scambio;
  • Oggetto materiale del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è rappresentato dai beni dell'imprenditorie sottoposto a procedura di liquidazione giudiziale o il suo patrimonio, costituito da tutti i rapporti giuridici che fanno capo a lui, mentre nell'ipotesi di bancarotta documentale i documenti e le scritture contabili, siano esse obbligatorie che facoltative;
  • Elemento soggettivo del reato, parte della giurisprudenza ritiene che sia il dolo specifico in relazione soprattutto alla condotta di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti. Diversamente nei casi di occultamento o distrazione la giurisprudenza propende per il dolo generico.

Per quanto riguarda la bancarotta documentale la giurisprudenza è orientata nel ritenere che sia sufficiente il dolo generico.

Bancarotta fraudolenta propria e impropria

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In base al soggetto che commette il reato la bancarotta è necessario operare la seguente distinzione:

  • propria quando il reato viene commesso dall'imprenditore individuale, da un soggetto diverso sottoposto a liquidazione giudiziale, dai soci illimitatamente responsabili;
  • impropria quando a commette il reato sono ad esempio un amministratore, un direttore generale, un sindaco o anche il liquidatore di una società commerciale (art. 329).

Bancarotta fraudolenta: la pena

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La pena prevista per l'imprenditore in liquidazione giudiziale dal comma 1 dell'art. 322 del Codice della Crisi e dell'insolvenza per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale è la reclusione da tre a dieci anni. Stessa pena si applica all'imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette una delle condotte tipiche della bancarotta fraudolenta patrimoniale oppure "sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili."

Prevista invece la pena della reclusione da uno a cinque anni in caso di bancarotta fraudolenta preferenziale, per "l'imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione."

Inabilitazione e incapacità

In ogni caso, ai sensi del comma 4 dell'art. 322 del Codice della Crisi e dell'insolvenza, alla condanna per bancarotta fraudolenta consegue "Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale" l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.

Detta norma è il frutto della sentenza numero 222 del 25 settembre - 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, la qualche aveva dichiarato l'illegittimità della disposizione originaria nella parte in cui disponeva che "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa" anziché che "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni".

Aggravanti e attenuanti della bancarotta fraudolenta

Il reato di bancarotta fraudolenta, trattandosi di un reato contro il patrimonio, è attenuato e quindi subisce la diminuzione di pena fino a 1/3 se il danno patrimoniale è di speciale tenuità.

Le pene invece vengono aumentate fino alla metà se il danno patrimoniale è di particolare gravità.

Le pene sono poi aumentate se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti nella norma che contempla il reato di bancarotta fraudolenta e se non poteva esercitare un'attività commerciale perchè gli era stato vietato dalla legge.

Diminuzione della pena per patteggiamento

Poichè il reato di bancarotta fraudolenta rientra tra i reati in relazione ai quali è possibile chiedere l'applicazione della pena su richiesta, chi decide di ricorrere a questo rito alternativo può beneficiare di uno sconto di pena nella misura di 1/3.

Prescrizione della bancarotta fraudolenta

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Il reato di bancarotta fraudolenta, nella forma patrimoniale e documentale, si prescrive nel termine di 10 anni, mentre la bancarotta preferenziale si prescrive in sei anni, in virtù di quanto sancito dall'art 157 c.p, il quale dispone che il reato si prescrive "decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto."

Leggi anche:

- Il reato di bancarotta

- La bancarotta semplice

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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