Il vincitore di una causa civile che trattiene le spese legali liquidate dall'assicurazione non commette appropriazione indebita se non paga l'avvocato

di Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, come chiarito nella sentenza n. 27829/2019 (sotto allegata) il cliente che trattiene le spese legali liquidate dalla compagnia assicurativa al termine di una causa civile che lo ha visto vincitore, non commette reato di appropriazione indebita se non versa l'onorario all'avvocato. La questione non ha rilievo penale, in quanto la legge prevede che l'avvocato possa farsi pagare direttamente dal cliente o dalla parte soccombente chiedendo la distrazione delle spese in sue favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

La vicenda processuale

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La Corte di Appello conferma la sentenza di primo grado con la quale viene dichiarata la colpevolezza dell'imputato, responsabile del reato di appropriazione indebita ai danni della sua legale di fiducia, perché impossessatosi della somma liquidata da una compagnia assicurativa destinata a coprire le "spese legali del predetto avvocato." Ricorre in Cassazione l'imputato

osservando che: "come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, le somme liquidate da un'assicurazione a favore del danneggiato sono di proprietà di quest'ultimo in tutte le voci, ivi compresa quella relativa alle spese legali con la conseguenza che il mancato versamento dell'onorario al patrocinatore costituisce solo un illecito civile, tanto è vero che, nel caso di liquidazione del danno da un'assicurazione ad un danneggiato, il difensore avrebbe azione solo nei confronti del cliente e non certo dell'assicurazione."

Non versare all'avvocato le spese legali non è reato

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La Cassazione, con sentenza n. 27829/2019, in accoglimento del ricorso avanzato dall'imputato, annulla senza rinvio la sentenza perché il fatto non sussiste. Gli Ermellini ribadiscono infatti che: "Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta della parte vincitrice di una causa civile che trattenga la somma liquidata in proprio favore dal giudice civile a titolo di refusione delle spese legali, rifiutando di consegnarla al proprio avvocato che la reclami come propria"(Sez. 2, n. 25344 del 25/05/2011)."

Gli Ermellini precisano infatti che, affinché si configuri il reato di appropriazione indebita previsto dall'art. 646 c.p occorre "a) l'appartenenza dei beni oggetto di appropriazione ad un terzo in virtù di un titolo giuridico; b) il possesso legittimo dei suddetti beni da parte del terzo; c) la volontà di interversione del possesso, la qual cosa si verifica quando il possessore effettua e rende esplicita al proprietario del bene la propria volontà di non restituire più il bene del quale ha il possesso; d) l'ingiusto profitto." Il legislatore, attraverso la previsione dell'art. 646 c.p dimostra di voler punire penalmente chi, avendo la disponibilità della cosa, destina la stessa a una finalità diversa da quella prevista dal titolo e dalle ragioni che ne giustificano il possesso.

Il mandato professionale

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Indubbio che il rapporto che lega cliente e avvocato è fondato su un mandato professionale, concluso il quale il professionista ha diritto al compenso per la prestazione intellettuale prestata. Il pagamento della prestazione rappresenta pertanto un obbligo a carico del cliente, che deriva proprio dal contratto di mandato.

Occorre però chiarire che, relativamente all'attività svolta dal legale in una causa civile l'avvocato ha due modi per farsi pagare:

  • "direttamente dal cliente ed indipendentemente dalla liquidazione che il giudice effettua in sentenza
  • direttamente dalla parte soccombente: è l'ipotesi espressamente prevista dall'art. 93 cod. proc. civ., che disciplina la fattispecie, appunto, della distrazione delle spese"

Nel caso di specie la somma è stata liquidata in favore del cliente, per cui la stessa era di sua esclusiva proprietà. Di conseguenza, stante l'obbligo di pagare l'avvocato, era libero di impiegare detto importo alla destinazione a lui più gradita. L'avvocata quindi "non poteva su di essa accampare alcun diritto, potendo solo richiedere la somma ritenuta congrua a titolo di parcella per l'opera professionale svolta, direttamente nei confronti del proprio cliente, somma che avrebbe potuto essere, in ipotesi, sia minore che superiore a quella liquidata dal giudice."

Per la Cassazione quindi la questione prospettata ha mero rilievo civile, ragion per cui il reato di appropriazione indebita non può ritenersi integrato.

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