La Cassazione spiega che i contribuenti sui quali incombe l'obbligo della presentazione telematica della dichiarazione fiscale annuale devono rispettarlo, non essendo sufficiente la presentazione via posta

di Lucia Izzo - È nulla la dichiarazione fiscale annuale presentata tramite raccomandata all'Agenzia delle Entrate se il contribuente ha l'obbligo, secondo la legge, di presentarla in via telematica. Infatti, le modalità di presentazione della dichiarazione, individuate dall'art. 3 del d.P.R. n. 322/1988, sono tassative e vincolanti per il contribuente.

La vicenda

Con l'ordinanza n. 12107/2019 (qui sotto allegata) la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha invitato i contribuenti interessati al rispetto dell'obbligo imposto dalla legge. Gli Ermellini hanno respinto il ricorso di un piccolo imprenditore destinatario di due avvisi di accertamento, di cui uno annullato dall'ufficio in autotutela relativi a Iva e Irap per l'anno 2000.


La CTR di Roma, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate ha, tra l'altro, ritenuto che la dichiarazione IVA dovesse considerarsi omessa, essendo stata spedita per raccomandata al Ministero delle Finanze, ovvero con modalità diverse da quelle prescritte per la categoria di appartenenza del contribuente.

I giudici di Cassazione ritengono che la Commissione Tributaria Regionale abbia fatto corretta applicazione dell'art. 55 del d.P.R. n. 633/1972, laddove ha evidenziato che, nel caso in esame, la dichiarazione non è stata presentata in via telematica, pur esistendo un obbligo in tal senso.

Dichiarazione fiscale e presentazione in via telematica

Il Collegio richiama e condivide il principio giurisprudenziale inerente la tassatività e vincolatività delle modalità di presentazione della dichiarazione fiscale annuale, individuate dall'art. 3 del d.P.R. n. 322/1988.

Pertanto, ove il contribuente sia tenuto a utilizzare il servizio telematico e presenti, invece, la dichiarazione tramite banca o posta, la stessa è nulla ai sensi dell'art. 1, comma 1, del detto decreto e deve ritenersi non assolto il corrispondente obbligo, senza che assuma rilevanza la previsione di una sanzione inferiore, da parte dell'art. 8 del d.lgs. n. 471/1997, per la dichiarazione presentata in forma diversa rispetto a quella contemplata per l'omessa dichiarazione (cfr. Cass. n. 19058/2018).

Nel caso di specie, è lo stesso ricorrente ad aver sostanzialmente ammesso che, anche secondo le istruzioni per la compilazione del modello unico, la facoltà di consegnare la dichiarazione stessa agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, che ne cureranno la presentazione in via telematica, è concessa ai soli i contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione in via telematica, categoria nella quale il ricorrente non rientra. Il ricorso va dunque rigettato.

Scarica pdf Cass., V civ., ord. n. 12107/2019

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