Per la Cassazione, il coniuge separato, anche se non beneficia dell'assegno di mantenimento, ha diritto a percepire la pensione di reversibilità dell'ex

di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 7464/2019 della Cassazione (sotto allegata) ribalta le decisioni di primo e secondo grado che hanno negato a una vedova separata il diritto alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge. Per la Corte di legittimità il giudice di secondo grado non ha tenuto conto della pronuncia della Consulta n. 286/1987 che ha ritenuto non giustificabile il diniego al coniuge a cui è stata addebitata la separazione, di una tutela (pensione di reversibilità) che garantisca la continuità dei mezzi di sostentamento che il marito (defunto) sarebbe tenuto a procurargli.

La vicenda processuale

La Corte d'appello conferma la sentenza di primo grado con cui viene rigettata la domanda avanzata per ottenere la pensione di reversibilità da parte del coniuge separato privo del diritto agli alimenti. Per il giudice di secondo grado, in assenza del diritto agli alimenti, il coniuge non può attivare la richiesta, dopo la morte dell'ex, del trattamento previdenziale a suo vantaggio. La pensione di reversibilità è la prosecuzione del pregresso diritto alla pensione del defunto avente diritto solo in favore di terzi aventi diritto. L'ex moglie ricorre in Cassazione perché secondo giurisprudenza la pensione di reversibilità spetta anche al coniuge separato per colpa o con addebito.

La reversibilità spetta anche se l'ex non percepisce il mantenimento

La vedova separata non beneficiava dell'assegno di mantenimento al momento del decesso dell'ex coniuge. Per questo le è stato negato dalla Corte d'Appello la pensione di reversibilità. Per la Cassazione però il ricorso della donna è fondato e merita accoglimento.

La Corte Costituzionale con sentenza

n. 286/1987 ha stabilito che la pensione di reversibilità "va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte." La Consulta, con la sentenza suddetta ha precisato infatti che non è "più giustificabile il diniego, al coniuge a cui fosse stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli."

Per la Cassazione la legge n. 903/1965 predispone una tutela previdenziale con la finalità "di porre il coniuge superstite al riparo dall'eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima."

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