Per la Cassazione non è possibile trattare in maniera differente il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione

di Valeria Zeppilli - Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, il coniuge separato per colpa o con addebito va equiparato in tutto e per tutto al coniuge superstite, separato o non separato.

In applicazione di tale principio, quindi, la Corte di cassazione, con l'ordinanza numero 2606/2018 qui sotto allegata, ha accolto il ricorso di una vedova separata con addebito, alla quale la sentenza dalla stessa impugnata aveva negato la pensione di reversibilità in quanto non era titolare, all'atto del decesso del coniuge, di assegno di mantenimento.

Nessuna distinzione tra ex coniugi

Per i giudici, del resto, dopo la riforma dell'istituto della separazione personale non è più possibile trattare in maniera differente il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione e, quindi, non è più giustificabile negare al coniuge cui è stata addebitata la separazione o al coniuge separato per colpa una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto sarebbe stato tenuto a fornirgli.

Ratio della reversibilità

Oltretutto, la legge numero 903/1965 pone una tutela previdenziale la cui ratio è quella di porre il coniuge superstite "al riparo dall'eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima".

Corte di cassazione testo ordinanza numero 2606/2018
Valeria Zeppilli

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