La pensione di reversibilità spetta anche al coniuge "separato per colpa" o "con addebito della separazione". Parola della Corte di Cassazione che ha accordato il diritto alla prestazione richiesta da una signora torinese, Antonietta R., che se l'era vista negare nei due precedenti gradi di giudizio. La donna, separata con addebito dal marito poi deceduto, si era rivolta al Tribunale e alla Corte d'appello del capoluogo piemontese per vedersi riconoscere la pensione di reversibilità conseguente alla morte del marito ma i giudici di merito gliela avevano negata affermando che la prestazione richiesta "presuppone la vivenza a carico del familiare titolare della pensione diretta, e non può essere quindi attribuito al coniuge separato con addebito al quale non sia stato riconosciuto il diritto a percepire dall'altro coniuge l'assegno alimentare". La sezione Lavoro della Cassazione ora ha accolto la protesta della donna e, nella sentenza 15174, ha osservato come "la pensione di reversibilità va riconosciuta anche al coniuge separato per colpa o con addebito della separazione, in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del coniuge defunto titolare della pensione diretta". Sarà ora la Corte d'appello di Genova a stabilire la quota che l'Inps dovrà versare alla donna.
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