Per la Cassazione l'assistito è tenuto a vigilare sull'operato del difensore d'ufficio nominatogli. In caso di inerzia del legale, potrà sostituirlo tempestivamente e non potrà invocare la forza maggiore

di Lucia Izzo - Essendo la difesa d'ufficio equiparata a quella di fiducia nel vigente ordinamento processuale, il difensore d'ufficio sarà tenuto a esercitare i doveri del patrocinio del quale è investito fino a eventuale dispensa dall'incarico o alla nomina di difensore di fiducia. Il patrocinato, invece sarà tenuto a vigilare sull'operato del difensore da lui nominato o nominatogli.


L'assistito, per ottenere la restituzione in termini, non potrà invocare la forza maggiore affermando di essere rimasto privo di assistenza tecnica se, invece, gli sarebbe stato possibile superare l'ostacolo con una tempestiva richiesta di sostituzione del difensore d'ufficio rimasto inerte o con la nomina di un procuratore speciale.


Tanto si desume dalla sentenza n. 7923/2019 (qui sotto allegata) con cui la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, si è pronunciata sul ricorso di un uomo che si era visto rigettare l'istanza di restituzione nel termine per avanzare richiesta di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato.


Il caso

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Il giudice di merito riteneva che non sussistente un impedimento assoluto dell'imputato, determinato da forza maggiore, tale da impedirgli di presentare l'istanza di ammissione al giudizio abbreviato entro il termine previsto dall'art. 458, comma 1, del codice di rito.


In particolare, tale impedimento non poteva riscontrarsi nell'essere il prevenuto rimasto privo di difesa tecnica poiché dagli atti era emerso che la sua richiesta di sostituzione del difensore di ufficio non era stata accolta. Dunque il difensore nominato d'ufficio avrebbe dovuto provvedere nel termine a depositare per conto dell'imputato la richiesta ex art. 458 cit., essendo stato avvertito di tale volontà del patrocinato.


In Cassazione, l'imputato ribadisce di essere rimasto senza difesa tecnica nell'arco temporale stabilito per proporre l'istanza di ammissione al giudizio abbreviato, stante l'inerzia tenuta dal difensore di ufficio. Inoltre, ritiene che, in quanto detenuto, non sarebbe stato a suo carico l'onere di nominare un difensore di fiducia, tanto più che egli non poteva prevedere che il difensore di ufficio venisse meno agli obblighi impostigli dal patrocinio del quale era stato investito.

L'assistito è tenuto a vigilare sull'operato del difensore

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Gli Ermellini rammentano che, nel vigente ordinamento processuale, vige l'equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia, con la conseguenza che il difensore di ufficio è obbligato all'esercizio dei doveri inerenti al patrocinio del quale è stato investito fino all'eventuale dispensa dall'incarico o alla nomina di un difensore di fiducia (cfr. Cass. n. 5816/2017) e che il patrocinato è tenuto a vigilare sull'operato del difensore da lui nominato o nominatogli.


Nel caso di specie, dunque, deve escludersi che il ricorrente fosse privo di difesa tecnica, posto che dagli atti risulta che l'istanza di sostituzione, presentata dal difensore di ufficio nominato all'imputato, ex art. 97, comma 5, c.p.p., era stata rigettata.


Nemmeno coglie nel segno il rilievo secondo il quale l'interessato non potesse prevedere l'inadempimento dei doveri difensivi da parte del difensore di ufficio, posto che, spiega la Cassazione, "gli incombeva l'onere di vigilare sul corretto adempimento dei doveri defensionali da parte del difensore di ufficio, con il quale egli, peraltro, intratteneva contatti quotidiani, come attestato dalla documentazione in atti".


Di conseguenza, constatane l'inerzia in virtù del predetto doveroso controllo, egli ben avrebbe potuto provvedere a nominare un difensore di fiducia affinché questi, munitosi di procura speciale, presentasse tempestivamente la richiesta ex art. 458, comma 2, del codice di rito.

Restituzione in termini: forza maggiore solo per impedimento assoluto

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La forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, spiega ancora la Corte, è quella che si configura come un particolare impedimento che renda vano ogni sforzo dell'uomo e derivi da cause estranee, a lui non imputabili.


La stessa non è ravvisabile, dunque, quando l'impedimento non si presenti come assoluto, vale a dire non superabile con una intensità di impegno o di diligenza superiore ad un certo grado, considerato tipico o normale.


Di certo le circostanze invocate dal ricorrente come impeditive della possibilità di chiedere il giudizio abbreviato non si presentano idonee a integrarla, non costituendo ostacolo insormontabile a una tempestiva richiesta in tal senso, potendo egli farvi luogo attraverso un procuratore speciale all'uopo nominato ovvero attraverso un difensore di fiducia, nominato in sostituzione di quello di ufficio. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Scarica pdf Cass., V pen., sent. 7923/2019

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