Quando viene a mancare il nostro animale domestico: quali pratiche sono richieste e quali sono i nostri diritti se vogliamo garantire un degno "saluto"?

Avv. Claudia Taccani - In Lombardia il consiglio regionale ha approvato nuove regole per le attività funebri e cimiteriali, mediante le quali è stata introdotta la possibilità di tumulare l'animale domestico deceduto insieme al relativo proprietario.

Così, per volontà del defunto o per specifica richiesta degli eredi, è possibile tumulare, previa cremazione e in teca separata, gli animali d'affezione nello stesso loculo o tomba del relativo proprietario.

E' quindi consigliabile scrivere le nostre volontà e renderle note ai familiari affinchè vengano eseguite.

Ma cosa succede, per legge, quando il nostro amico passa a miglior vita?

Il veterinario rilascia un certificato mediante il quale viene dichiarato il decesso ufficiale dell'animale e, se l'animale è iscritto in anagrafe, è necessario provvedere alla relativa comunicazione. Per il cane, la cui iscrizione all'anagrafe canina regionale, mediante inserimento di microchip, è obbligatoria per legge (legge quadro n. 28191 e leggi regionali applicative), è necessario provvedere con comunicazione - anche a mezzo del veterinario - per segnalare il decesso.

Per quanto riguarda lo smaltimento del corpicino ci sono ditte specializzate che, a fronte del pagamento di una determinata somma, si occupano del prelievo e cremazione.

Ancora, in caso di specifica richiesta, si può ottenere la restituzione delle ceneri del proprio animale.

Il seppellimento delle spoglie nella proprietà privata, è consentito solo in assenza di specifico divieto locale e previo accertamento riguardo all'esclusione di rischi per la salute pubblica, seguendo determinate prescrizioni: è necessario, pertanto, consultare il servizio veterinario pubblico per avere tutte le informazioni necessarie e non incorrere in violazioni.

Roma Capitale, per esempio, nel proprio Regolamento comunale sulla tutela degli animali, all'art. 22 prevede "Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduto è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli umani e agli altri animali ai sensi del Regolamento CEE n. 17742002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'azienda USL competente per territorio".

Ancora molte città, tra cui Roma e Milano, rispondendo alla richiesta dei propri cittadini, hanno costruito veri e propri cimiteri dedicati esclusivamente agli animali da compagnia, cane, gatto, criceto, ecc. così pure concedendo la possibilità di accedere, con il proprio animale d'affezione, in alcuni cimiteri dedicati agli umani, per salutare un proprio caro.

Avv. Claudia Taccani

Responsabile Sportello Legale OIPA Italia

www.oipa.org


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