La costituzione di una nuova famiglia, sia essa anche di fatto, da parte dell'avente diritto all'assegno, fa venir meno tale diritto

Avv. Giulia Aldini - In tema di corresponsione di assegno di mantenimento da parte del coniuge separato o divorziato, le recenti pronunce di Tribunali e della Suprema Corte di Cassazione evidenziano un orientamento ormai costante: la costituzione di una nuova famiglia, sia essa anche di fatto, da parte dell'avente diritto all'assegno, fa venir meno tale diritto.

Di recente, tale orientamento è stato confermato anche nel caso di residenze diverse tra i due conviventi ed altresì laddove a provare la nuova convivenza sia stata la testimonianza dell'investigatore privato.

Residenze diverse

Il Tribunale di Reggio Emilia[1] nel luglio 2018 afferma "Deve pertanto ritenersi che, se il fondamento dell'assegno divorzile si rinviene oggi nell'obbligo di solidarietà economica dell'ex coniuge (cfr. Cass. 1504/2017), la costituzione di una nuova famiglia di fatto da parte del beneficiario dell'assegno fa venir meno tale diritto perché rescinde il rapporto di solidarietà postconiugale che sopravvive al divorzio".

Il Giudice adito aggiunge che a fronte di un rapporto che dura da anni e che è connotato da uno stabile supporto economico e morale, nessun rilievo può avere la circostanza che i soggetti della nuova convivenza risultino formalmente residenti in abitazioni diverse, né può escludersi la sussistenza di una famiglia di fatto solo perché uno dei due trascorre qualche notte a settimana con la madre o fuori città per lavoro.

Investigatore privato

A conferma di quanto sopra, una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione[2] chiarisce il punto: attraverso la testimonianza dell'investigatore privato che evidenzia una nuova convivenza stabile, è provata l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto. Ciò fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile.

Leggi Addio definitivamente all'assegno di divorzio con la nuova convivenza


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[1] Sentenza n. 1123/2018 pubbl. il 24/07/2018 RG. n. 4710/2015

[2] Ordinanza 406/2019 del 04.12.2018 RG. n. 751/2018


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