La Cassazione ribadisce la perdita del diritto all'assegno divorzile nei confronti di chi forma una nuova famiglia, ancorché di fatto e anche se è dimostrato il bisogno

di Lucia Izzo - La formazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, fa venir meno definitivamente il diritto all'assegno divorzile, nonostante evidenzi che trattasi di convivenza non stabile come dimostra il contributo di assistenza percepito dal Comune di residenza.


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 406/2019 (qui sotto allegata) che ha dichiarato inammissibile il ricorso di una della ex moglie di un uomo che si era vista negare dalla Corte d'Appello l'assegno divorzile.


La decisione era giustificata dal fatto che la donna aveva iniziato a convivere con un altro uomo, circostanza appresa dalla testimonianza resa da un investigatore privato, il quale aveva riferito fatti che dimostravano la convivenza stabile e duratura.


In Cassazione, la signora contesta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie: in particolare, evidenzia come beneficiasse di un contributo di assistenza del Comune di residenza, circostanza che avrebbe indirettamente dimostrato l'insussistenza della stabile convivenza con il suo compagno.

Divorzio: la nuova convivenza fa venir meno l'assegno

In realtà, sottolinea la Cassazione, il giudice di appello si è uniformato al principio secondo il quale l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto resta definitivamente escluso (Cass. n. 6855/2015, n. 2466/2016).


La ricorrente, dolendosi della mancanza di una "attenta valutazione delle risultanze istruttorie", chiede una impropria rivisitazione di apprezzamenti di fatto censurabili nei ristretti limiti del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c., pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Scarica pdf Cass., VI civ., ord. n. 406/2019

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