La Suprema Corte conferma la condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare al genitore che nulla versa ai figli e si limita, talvolta, al solo acquisto di generi alimentari

di Lucia Izzo - Il genitore che omette di versare l'assegno di mantenimento nei confronti dei figli minori non sfugge alla condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare, anche se questi rappresenta di aver fatto la spesa per la prole per alcuni mesi.


L'acquisto mensile di generi alimentari per qualche mese successivo alla separazione, infatti, non esonera dalla corresponsione dell'assegno mantenimento e dal doversi occupare anche di altre esigenze e bisogni essenziali dei figli.

La vicenda

Lo ha chiarito la Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza 8047/2019 (qui sotto allegata) dichiarando inammissibile il ricorso di un uomo condannato a 4 mesi di reclusione e 400 euro di multa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)


L'uomo tenta di difendersi evidenziando che la condotta inadempiente si era protratta per poco tempo poiché, per diversi mesi dopo la separazione, aveva fatto mensilmente la spesa, per un valore di circa 100 euro ogni mese, così contribuendo al mantenimento dei figli e all'acquisto dei viveri per loro. Pertanto, contesta al giudice di appello di non aver indicato esattamente i mesi in cui la violazione sarebbe avvenuta.


Tale censura, precisano gli Ermellini, si fonda sull'erronea individuazione dell'epoca di commissione del reato, che il ricorrente circoscrive a soli quattro mesi anziché al ben più ampio arco temporale di protrazione della condotta.

Fare la spesa per i figli non esonera dal versare loro il mantenimento

Da tale premessa erronea fa discendere l'insussistenza del reato, in quanto la stessa madre dei ragazzi aveva ammesso che, per i primi quattro mesi dopo la separazione di fatto, l'imputato aveva provveduto a fare la spesa per un valore di circa 100 euro mensili e a fornire beni alimentari ai figli, senza poi corrispondere più nulla, pur continuando a lavorare presso una palestra.


Tuttavia, come evidenziato in sentenza, la donna, lavorando saltuariamente, non era stata in grado di provvedere ai bisogni dei tre figli minori, tanto da dover ricorrere all'aiuto di enti assistenziali.

Facendo corretta applicazione dei principi in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i giudici hanno ritenuto che la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga entrambi i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando loro i mezzi di sussistenza (Sez. 6, n. 53607 del 20/11/ 2014, Rv. 261871).

Inoltre, era emerso che alle esigenze dei figli provvedeva esclusivamente la madre e che, a parte acquistare, solo a volte, prodotti alimentari per i figli, l'imputato non si era occupato di altre loro esigenze o bisogni essenziali, anche per cure mediche.

Ritenuto provato lo stato di bisogno dell'ex coniuge, rinvenendone la conferma proprio nella necessità della stessa dì ricorrere a lavori saltuari e all'aiuto di terzi per provvedere alle esigenze dei figli, i giudici hanno di conseguenza e in modo del tutto coerente, ritenuto sussistente il reato contestato. Il ricorso va dunque respinto.

Scarica pdf Cass., VI pen., sent. 8047/2019

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