La Cassazione chiarisce i limiti entro i quali al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico è consentito accertare multe in materia di circolazione e sosta

di Lucia Izzo - Al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico (ex art. 17, comma 133, della l. n. 127/1997) è consentito accertare le contravvenzioni in materia di circolazione e sosta, ma limitatamente alle "corsie riservate al trasporto pubblico". Tali funzioni, invece, non possono essere esercitate in ogni altra area del territorio cittadino.


Per approfondimenti: Multe personale trasporto pubblico: quando sono legittime?


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 3494/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un avvocato che aveva proposto opposizione nei confronti di un verbale di accertamento di sosta vietata (in relazione ad un posteggio su un attraversamento pedonale).

Il caso

Il professionista contesta la legittimità del verbale, essendo questo stato elevato da un dipendente della società concessionaria del trasporto pubblico locale, al di fuori dell'ambito dei poteri di accertamento attribuiti dall'art. 17, comma 133, della legge n. 127/1997 ai dipendenti delle società concessionarie del trasporto pubblico.


Il Tribunale, in sede d'appello, ritiene, invece, che, alla stregua del menzionato art. 17, comma 133, il potere dei dipendenti delle aziende di trasporto pubblico locale di accertare le infrazioni alla disciplina della circolazione statale non sia limitato alle infrazioni verificatesi sulle corsie di marcia o sulle aree di sosta riservate ai mezzi pubblici, ma sia un potere generale esteso all'intero territorio comunale.

Personale trasporto pubblico: quando le multe sono legittime?

Di contrario avviso la Corte di Cassazione che richiama e condivide l'orientamento espresso nella sentenza n. 2973/2016.


La pronuncia del 2016 ha chiarito che, in tema di accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada, i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, aventi funzioni ispettive, ai quali, ai sensi dell'art. 17, comma 133, della I. n. 127 del 1997, siano state conferite le funzioni di cui al comma 132 del citato articolo, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, ex art. 6, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 285 del 1992, con esclusione, quindi, dell'esercizio di tali funzioni relativamente a ogni altra area del territorio cittadino.


La doglianza dell'avvocato va dunque accolta e la sentenza impugnata cassata. Decidendo nel merito, la Corte dichiara rigetta l'appello incidentale del Comune, dichiara assorbito l'appello principale e compensa le spese in tutti i gradi di giudizio.

Scarica pdf Cass., II civ., sent. n. 3494/2019

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