Per farsi pagare dallo Stato al difensore d'ufficio bastano decreto ingiuntivo e precetto. Non serve che compia tutte le attività di recupero del credito.

di Annamaria Villafrate - Con ordinanza n. 3673/2019 la Cassazione, accogliendo il ricorso di un difensore, precisa che per farsi pagare costui non doveva, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, portare a termine e in sequenza tutte le attività previste per recuperare il proprio credito. Egli infatti non è tenuto a dimostrare la non abbienza o completa impossidenza del proprio assistito. Sono sufficienti decreto ingiuntivo e precetto per chiedere allo Stato il proprio compenso.

La vicenda processuale

Un difensore d'ufficio in un procedimento penale ricorre in cassazione avverso l'ordinanza sfavorevole del Tribunale, che ha rigettato la liquidazione del suo compenso relativo all'attività difensiva espletata. Nell'unico motivo del ricorso il difensore:

  • lamenta il diniego della propria parcella, facendo presente di aver espletato tutta l'attività necessaria per recuperarla attraverso la procedura d'ingiunzione;
  • critica la tesi del giudice primo grado secondo cui, per ottenere la liquidazione del suo compenso, avrebbe dovuto dimostrare la non abbienza o completa impossidenza del cliente "in una sorta di probatio diabolica".

Decreto e precetto sono sufficienti per farsi pagare dallo Stato

La Cassazione, con ordinanza n. 3673/2019 accoglie il ricorso del difensore d'ufficio, ribadendo che, secondo l'orientamento della Corte, una volta che il difensore d'ufficio ha esperito la procedura esecutiva per riscuotere il proprio onorario, ha diritto al rimborso dei compensi previa liquidazione degli stessi da parte del giudice. Non solo, gli Ermellini precisano che i costi della procedura monitoria non debbano restare a carico del difensore. Del resto il provvedimento impugnato da atto che il difensore ha "espletato inutilmente tutto l'iter procedimentale per il recupero del credito professionale, mediante l'esperimento del procedimento monitorio esitato nell'emissione del decreto ingiuntivo non opposto e ha poi intimato l'atto di precetto … pur avendo proceduto in via esecutiva...".

Non occorre infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, che l'avvocato compia puntigliosamente tutte le attività previste in successione. Non solo, il meccanismo previsto dall'art 116 DPR 115/2002 non richiede la non abbienza dell'imputato né presume che lo stesso sia insolvibile per provvedere al pagamento del difensore. Esso consiste piuttosto in un'anticipazione che lo Stato versa al difensore sulla somma che verrà liquidata dal giudice.

Scarica pdf Cassazione ordinanza n. 3673-2019

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