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Atto di precetto

Il precetto (art. 480 c.p.c.) è l’atto con cui il creditore intima al debitore di adempiere in suo favore l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni, con l'avvertimento che in mancanza, procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti

Cos'è l'atto di precetto

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L'atto di precetto è un'intimazione di pagamento che deve obbligatoriamente precedere l'inizio dell'esecuzione forzata e che viene fatta in forza di un titolo esecutivo (come un decreto ingiuntivo, una sentenza, un assegno, una cambiale). 

Sono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 c.p.c:

  • “le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  • “le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
  • gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.�?

L'art. 480 c.p.c. lo definisce come "l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni". L'esecuzione forzata, pertanto, deve essere preceduta dalla notifica, fatta personalmente al debitore, prima del titolo esecutivo, quindi del precetto. 

L'atto di precetto segna pertanto l'inizio dell'esecuzione forzata, che è il rimedio giudiziale finalizzato a recuperare un diritto di credito rimasto insoddisfatto. In genere infatti il creditore, prima di intraprendere un'azione di recupero del credito di tipo esecutivo, tenta di ottenere la prestazione dovuta dal debitore attraverso richieste bonarie di natura stragiudiziale con l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno o con una pec, con le quali si mette in mora il debitore e si concede un termine ultimo per adempiere, decorso il quale lo si avverte che si procederà giudizialmente. 

Quando il debitore vede quindi recapitarsi un atto di precetto deve essere consapevole del fatto che si tratta dell'ultima possibilità che il creditore gli concede per adempiere spontaneamente e con un aggravio di spese tutto sommato limitato. L'atto di precetto infatti ha il pregio di attualizzare il credito. In esso il creditore indica la somma dovuta in quel momento in modo esatto, tenendo conto di eventuali pagamenti parziali già effettuati dal debitore, degli interessi che la somma ha maturato nel frattempo e delle spese che il creditore ha dovuto sostenere, ad esempio per l'avvocato, dopo l'emissione del titolo esecutivo sulla base del quale è stato emesso il precetto. In esso sono indicati inoltre i soggetti legati dal rapporto debito – credito, anche se dopo la emanazione del titolo esecutivo potrebbero cambiare a causa della successione (inter vivos o mortis causa) nel diritto di credito. 

La natura dell'atto di precetto

Sulla natura dell'atto di precetto dottrina e giurisprudenza sono discordi.

Per la giurisprudenza maggioritaria il precetto è un atto avente natura stragiudiziale perché non è rivolto al giudice bensì al debitore al quale si chiede di adempiere interamente all'obbligo assunto prima di procedere esecutivamente nei suoi confronti. 

Per la dottrina invece il precetto ha natura giudiziale. Si tratterebbe in sostanza di una sorta di atto di citazione che avvia l'azione giudiziaria. In effetti il precetto, così come l'atto di citazione, individua l'azione e l'oggetto dell'azione che il creditore avvia nei confronti del debitore e notificandolo il processo esecutivo ha inizio. La norma che avvalora questa teoria è l'art. 2943 c.c che affronta il tema dell'interruzione della prescrizione del diritto e che nell'individuare gli atti che sono in grado di interrompere il decorso del tempo indica “l'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.�? 

Il principale effetto pratico della teoria che ne afferma la natura stragiudiziale riguarda la formazione e la notifica dello stesso, che possono essere realizzate anche senza l'assistenza di un legale, bensì direttamente dal creditore o da un suo rappresentante. 

Se invece l'atto di precetto viene considerato di natura giudiziale, per la formazione e la notifica dello stesso sarà necessario un avvocato in possesso di procura. 

Il contenuto dell'atto di precetto

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Il contenuto dell'atto di precetto lo si ricava dalla lettura dell'art. 480 c.p.c., che ne definisce la forma.

Il comma 1 lo definisce nei seguenti termini: “Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.�? 

La norma indica poi quali sono i dati che devono essere contenuti nel precetto a pena di nullità:

  • le parti attuali (visto che nel frattempo si possono essere verificate della successioni nella posizione creditoria o debitoria ed esempio in virtù di una successione ereditaria) con l'indicazione dei loro nomi, dei rispettivi dati anagrafici, del codice fiscale e dell'indirizzo della residenza e del domicilio;
  • la data in cui è avvenuta la notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo stesso, se è richiesta dalla legge. “In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. La trascrizione integrale del titolo è richiesta quando lo stesso è rappresentato da scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, come previsto dall'art. 474 comma 2, punto 2).
  • l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore�?. Requisito che il dl n. 83/2015 dispone a pena di nullità. 

Il precetto deve inoltre contenere i seguenti dati:

  • la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza di questo dato le opposizioni al precetto si potranno proporre davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante potranno essere effettuate presso la cancelleria del giudice stesso. Tale omissione dunque non comporta un pregiudizio per la validità dell'atto. Comporta solo che se non viene fatta l'elezione di domicilio, le eventuali opposizioni al precetto saranno depositate presso il giudice dell'esecuzione del luogo in cui è stata eseguita la notifica ossia dove risiede o è domiciliato il debitore. Le eventuali notificazioni che dovranno essere fatte al creditore saranno depositate presso la cancelleria di questo giudice;
  • la somma dovuta dal debitore, che deve essere indicata nel suo preciso ammontare, comprensiva quindi di interessi, spese, eventuali acconti e rivalutazione monetaria. Componenti che fanno ovviamente aumentare la somma dovuta in origine dal debitore, anche se la legge riconosce a questo soggetto il diritto di opporsi all'esecuzione se il precetto indica una somma superiore a quella effettivamente dovuta. Da segnalare comunque che la mancata assoluta di indicazione della somma del precetto non determina la nullità dell'atto ma solo una sua irregolarità formale.
  • L'obbligo di adempiere a quanto indicato nel precetto per dare la possibilità al debitore di liberarsi. Ricordiamo al riguardo infatti che il debitore può essere tenuto a compiere una determinata prestazione, pagare una somma di denaro, rilasciare o a consegnare un certo bene.
  • L'avviso dell'incombente esecuzione forzata, anche se non occorre specificare quale tipo di esecuzione si intende avviare (immobiliare, mobiliare o presso terzi) e anche se l'eventuale assenza di questo dato non comporta la nullità del precetto.
  • Il precetto in fine deve essere sottoscritto dal creditore istante personalmente o dal suo difensore se si avvale dell'assistenza di questi (comma 4, art. 480 c.p.c.).  Come segnalato dall'avv. Francesco Guanti aggiungiamo per completezza che anche ai fini della redazione dell'atto di precetto si dovrà tenere conto dell'art. 125 del codice di procedura civile (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte). Il primo comma di tale articolo dispone: "Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresi' indicare il proprio numero di fax ".

Precetto su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

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Il precetto può essere fondato su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Ricordiamo che in genere il decreto ingiuntivo viene dichiarato esecutivo dal giudice, su richiesta del ricorrente, una volta che sono decorsi 40 giorni dalla sua notifica, a condizione che il debitore non abbia fatto opposizione. Ci sono però dei casi in cui il giudice può decidere di concedere la provvisoria esecutività. 

L'art. 642 c.p.c. prevede infatti che: 

“1. Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione. 

2. L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione. 

3. In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482.�? 

Dalla norma si evince che la provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo viene concessa:

  • su istanza del creditore quando il titolo su cui si fonda anche su un assegno o una cambiale, che di per sé, costituiscono titoli esecutivi ai sensi dell'art 474 c.p.c. Sulla base degli stessi infatti si può notificare il precetto. Il creditore tuttavia potrebbe avere interesse a ottenere un decreto ingiuntivo perché in questo modo ha la possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore, operazione che con la sola cambiale o assegno, non potrebbe effettuare;
  • quando c'è il pericolo di subire un grave pregiudizio dal ritardo. In questo caso però il giudice valuta a sua discrezione se concedere o meno la provvisoria esecutività, dopo avere verificato i documenti e la sussistenza di un pericolo effettivo di grave pregiudizio. 

Come far valere la provvisoria esecutività del decreto

Per far valere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo necessario per il precetto il creditore è tenuto ai seguenti oneri di legge.

  • Prima di tutto deve rivolgersi al cancelliere per far apporre in calce all'originale e alla copia autentica del decreto ingiuntivo la formula esecutiva. Del precetto solo la copia viene notificata al debitore, mentre l'originale deve essere conservato dall'avvocato del creditore. Nel testo del precetto è necessario che sia indicata la data di apposizione della formula esecutiva.
  • Ottenuta la formula esecutiva e la copia autentica del decreto ingiuntivo il creditore deve notificare precetto e titolo unitamente o separatamente al debitore personalmente.
  • Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto il creditore può avviare l'esecuzione, senza aspettare il decorso dei 40 giorni che, se il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo, devono essere rispettati solo ai fini dell'opposizione.

Il precetto su sentenza

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Il precetto può fondarsi su un titolo giudiziale come una sentenza quando il creditore ha ottenuto il riconoscimento del proprio diritto di credito in una causa.

A questo punto, come per il decreto ingiuntivo, per ottenere l'adempimento della prestazione dovuta da parte del debitore il creditore deve notificargli il provvedimento giudiziale.

Prima però il creditore deve far apporre alla sentenza la formula esecutiva. In seguito potrà decidere se notificare subito la sentenza singolarmente o unitamente all'atto di precetto. 

Il precetto su sentenza deve essere notificato personalmente alla parte anche se la Cassazione ammette la notifica al difensore presso il quale il debitore ha eletto il suo domicilio.

Il precetto può anche essere notificato unitamente a una sentenza di appello che contiene il diritto del creditore, se invece la sentenza di appello ha dichiarato l'impugnazione inammissibile o improcedibile, senza occuparsi del merito, allora è necessario notificare la sentenza di primo grado.

Il precetto può fondarsi anche su una sentenza penale di primo grado contenete la condanna dell'imputato o del responsabile civile al pagamento di una provvisionale dotata di provvisoria esecutività. In questo caso basterà notificare al debitore il dispositivo della sentenza unitamente al precetto. Non occorre aspettare il deposito della sentenza completa delle motivazioni.

Il precetto su assegno o cambiale

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A differenza dei due titoli esecutivi appena analizzati, ossia decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e sentenza, se il precetto si fonda su una cambiale o un assegno non c'è bisogno che su questi titoli venga apposta la formula esecutiva. 

Questo perché la cambiale, la cui disciplina è contenuta nel Regio Decreto n. 1669/1933, è già un titolo esecutivo, per cui chi la possiede ha il diritto di pretendere il pagamento della somma indicata al suo interno nel luogo stabilito e alla data stabilita. Se poi la data del pagamento non è indicata allora la cambiale è pagabile a vista. 

Il fatto che sia un titolo esecutivo consente quindi di notificare il precetto senza che il diritto in essa contenuto sia confermato da una sentenza. Attenzione però perché per notificare il precetto su cambiale questa deve possedere ancora efficacia esecutiva, la quale si prescrive decorsi tre anni dalla data di scadenza della cambiale. 

L'assegno bancario o postale, disciplinato dal R.D n. 1736/1933, al pari della cambiale è un titolo esecutivo, che è costituito dalla promessa di pagamento contenuta al suo interno da parte del soggetto che lo ha emesso nei confronti di chi possiede il titolo. Come la cambiale conserva la sua efficacia esecutiva solo per un determinato periodo di tempo che in questo caso è di sei mesi dalla data della sua emissione. 

Ai fini della notifica del precetto su cambiale o assegno il creditore deve trascrivere il titolo nell'atto di precetto e l'Ug da parte sua deve controllare la perfetta corrispondenza tra titolo e titolo originale.

La notifica dell'atto di precetto

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Abbiamo visto che se titolo esecutivo e il precetto non sono notificati insieme allora il titolo esecutivo deve precedere il precetto (art. 479 c.p.c.), se invece avviene congiuntamente il precetto è notificato unitamente al titolo esecutivo e di seguito allo stresso.

La notifica del titolo esecutivo è già di per sè idonea a comunicare al debitore l'intenzione del creditore di avviare l'esecuzione forzata per il recupero coattivo del credito. Si tratta, però, di una manifestazione implicita dell'intenzione di procedere, che invece diventa esplicita e solenne con la notificazione del precetto. 

La notifica del precetto può avvenire nelle seguenti modalità:

  • a mani proprie del destinatario, presso la sua abitazione o dovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione in cui è competente l'ufficiale giudiziario;
  • con consegna dell'atto presso la residenza del debitore o nel luogo in cui lo stesso lavora, consegnandolo anche a un familiare, al portiere o al vicino di casa;
  • se non è stato possibile procedere nelle modalità suddette allora si può affiggere un avviso alla porta del debitore informandolo del deposito del precetto in Comune, anche con l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento;
  •  se il debitore è una persona giuridica il precetto deve essere notificato alla sede;
  • se il debitore è deceduto allora si dovrà procedere prima alla notifica del titolo esecutivo se questo identificava il de cuius come obbligato e poi alla notifica del precetto decorso un anno dalla morte, agli eredi, presso il domicilio del debitore defunto, anche se gli eredi no sono identificati in modo completo;
  • a mezzo pec, possibile solo se il debitore possiede una casella di posta elettronica certificata, viene effettuata dall'avvocato del creditore in possesso di una casella iscritta nei pubblici registri e comunicata al consiglio dell'ordine di appartenenza. 

Effetti della notifica

Il precetto è un atto autonomo del creditore ed ha natura recettizia, ovvero non produce effetti finché non è portato all'effettiva conoscenza del destinatario. Ciò avviene, come abbiamo visto, attraverso la notificazione al debitore a mezzo dell'ufficiale giudiziario, che produce i seguenti effetti:

  • dalla notifica iniziano a decorrere 10 giorni, come sancito dall'art. 482 c.p.c stabiliti per dare la possibilità al debitore di adempiere spontaneamente all'obbligazione risultante dal precetto;
  • con la notifica dell'atto di precetto si interrompono i termini di prescrizione del diritto di credito azionato.

La notifica del precetto a una P.A. 

La notifica dell'atto di precetto nei confronti di una Pubblica Amministrazione, come per il debitore, deve essere eseguita direttamente alla PA interessata appunto e non all'Avvocatura dello Stato, perché la rappresentanza e il domicilio legale di quest'ultima riguarda la sola attività giudiziale.

La notifica del precetto alla PA inoltre è soggetta al termine di 120 giorni, che decorrono dalla notifica de titolo esecutivo per fare in modo che questo diventi efficace e per impedire alla PA di fare opposizione. 

Efficacia del precetto ed esonero dal termine

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Una volta che la notifica è andata a buon fine, l'espropriazione forzata deve iniziare entro il termine  perentorio e improrogabile di 90 giorni successivi, decorsi inutilmente i quali, il precetto perde efficacia (art. 481 c.p.c.). 

Abbiamo anche visto però che l'esecuzione forzata non può essere iniziata se non sono decorsi 10 giorni dalla notifica del precetto.  

Nel caso in cui però dovesse sussistere il pericolo nel ritardo è possibile richiedere al presidente del tribunale l'autorizzazione a procedere ad esecuzione immediata senza dover attendere i 10 giorni canonici. L'autorizzazione può essere data con o senza cauzione con decreto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi (art. 482 c.p.c.). 

Opposizione al precetto

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Nei confronti del precetto il debitore può esperire due diversi rimedi previsti dall'ordinamento:

  • opposizione all'esecuzione: quando le sue doglianze hanno a che fare con il diritto di credito che è stato azionato dal creditore per procedere esecutivamente nei suoi confronti e che è indicato nel precetto;
  • opposizione agli atti esecutivi: quando invece ritiene che l'esecuzione non è stata introdotta con le modalità corrette. Attraverso questa azione il debitore può far valere tutte le irregolarità che hanno a che fare proprio il precetto, coma l'assenza della formula esecutiva, la mancata trascrizione del titolo esecutivo sul precetto quando previsto dalla legge, l'assenza della descrizione della cambiale o dell'assegno sul precetto o la sottoscrizione dell'atto da parte del legale sfornito di procura. Tale azione però deve essere azionata nel termine dei 20 giorni dalla notifica del precetto.

Fac-simile atto di precetto

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Data aggiornamento 21 marzo 2022