Titolo I: DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO
Art. 474. titolo esecutivo
L'esecuzione forzata non puo' avere luogo che in virtu' di un titolo
esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli
esecutivi:
1 le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge
attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2 le scritture private
autenticate,relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse
contenute, le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito ai quali la legge
attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
3 gli atti ricevuti da
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a
riceverli.
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo' aver luogo
che in virtu' dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma.
Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480,
secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2 del
secondo comma.
Art. 475. Spedizione in forma esecutiva
Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e gli atti
ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per
l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che
la legge disponga altrimenti.
La spedizione del titolo in forma esecutiva
puo' farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il
provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione
in calce della persona alla quale e' spedita.
La spedizione in forma
esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge"
e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale,
sull'originale o sulla copia, della seguente formula:
"Comandiamo a tutti
gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere
a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a
tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano
legalmente richiesti".
Art. 476. Altre copie in forma esecutiva
Non puo' spedirsi senza giusto motivo piu' di una copia in forma esecutiva
alla stessa parte.
Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata,
in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato,
e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto
fu formato.
Sull'istanza si provvede con decreto.
Il cancelliere, il
notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del
presente articolo e' condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000, con
decreto del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma
del secondo comma.
Art. 477. Efficacia del titolo esecutivo contro gli
eredi
Il
titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si
puo' loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione
del titolo.
Entro un anno dalla morte, la notificazione puo' farsi agli
eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del
defunto.
Art. 478. Prestazione della cauzione
Se l'efficacia del
titolo esecutivo e' subordinata a cauzione, non si puo'
iniziare l'esecuzione forzata finche' quella non sia stata prestata. Della
prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo
spedito in forma esecutiva, o con atto separato che deve essere unito al titolo.
Art. 479. Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere
preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.
La notificazione del
titolo esecutivo deve essere fatta alla parte
personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti.
Il precetto puo'
essere redatto di seguito al
titolo esecutivo ed essere notificato insieme con
questo, purche' la notificazione sia fatta alla parte personalmente.
Art. 480. Forma del precetto
Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal
titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva
l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza,
si procederà a esecuzione forzata.
Il precetto deve contenere a pena di
nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo
esecutivo, se questa e' fatta separatamente, o la trascrizione integrale del
titolo stesso, quando e' richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale
giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere
riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve
altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di
un organismo di composizione della crisi o di un professionista
nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di
sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione
della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o
l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice
competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si
propongono davanti al giudice del luogo in cui e' stato notificato, e le
notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice
stesso.
Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e
notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
Art. 481. Cessazione dell'efficacia del precetto
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua
notificazione non e' iniziata l'esecuzione.
Se contro il precetto e'
proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma
dell'articolo 627.
Art. 482. Termine ad adempiere
Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che
siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso;
ma il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato,
se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza.
L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia
da notificarsi.