Per la Suprema Corte la querela spedita a mezzo posta è valida se autenticata da un terzo, e ciò vale anche se il querelante è un pubblico ufficiale, ma agisce in veste di privato cittadino

di Lucia Izzo - Ove la querela sia spedita alla Procura a mezzo posta, la disciplina applicabile sarà quella di cui all'art. 337 c.p.p. (e dall'art. 39 disp. att. c.p.p.), pertanto sarà necessario per la sua validità autenticare la sottoscrizione. Tale disciplina vale anche in caso di soggetto, seppur pubblico ufficiale, che agisce in veste di privato cittadino, poiché in tal caso nessuna norma lo legittima all'autenticazione della propria firma.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 3716/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso promosso dal Pubblico Ministero. Il Giudice di Pace aveva rilevato un difetto di querela e dunque aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di un uomo per il delitto di diffamazione.


Il procuratore ritiene, invece, che la querela sia stata validamente presentata dalla persona offesa, all'epoca comandante della Polizia Municipale, che aveva trasmesso a mezzo posta alla Procura della Repubblica una lettera contenente la richiesta di punizione, scritta su carta intestata del Comune e da questo protocollata.


Nessun dubbio, inoltre, sorgeva quanto all'identificazione del firmatario posto che, nella nota di trasmissione protocollata vi era scritto, "si trasmette copia originale della denuncia-querela a firma dello scrivente" a carico del querelato, e, in calce alla nota medesima vi era scritto testualmente il suo nome accompagnato dalla sua firma.

Querela spedita per posta? La sottoscrizione va autenticata

Per la Cassazione, tuttavia, il ricorso appare infondato essendo stata la querela

, sporta dall'allora Comandante della P.M., spedita alla procura a mezzo posta. In tal caso, precisano gli Ermellini, la disciplina applicabile è quella prevista dall'art. 337 c.p.p. (e dall'art. 39 disp. att. c.p.p.) che stabilisce che, ove la querela sia spedita per posta con piego raccomandato, la sottoscrizione deve essere autenticata.


Nel caso di specie, non emerge dalla ricostruzione della sentenza impugnata, né dal ricorso (in cui è stata, anzi, sostenuta la non necessità dell'autentica) che la sottoscrizione del comandante della polizia municipale sia stata autenticata da un terzo pubblico ufficiale, riconducibile a uno dei soggetti indicati dall'art. 39 disp. att. del codice di rito.

Peraltro, se è pur vero che la querela sporta dalla persona offesa, prima di essere spedita alla Procura della Repubblica, è stata protocollata presso il Comune, non consta, dalla ricostruzione del giudice di merito, chi sia stato a provvedere a tale formalità, non escludendosi che possa essere stato lo stesso comandante dei vigili, visto che la lettera accompagnatoria alla Procura della Repubblica è stata da lui redatta e sottoscritta.


Secondo il Collegio, pertanto, la querela doveva essere autenticata, posto che nessuna norma legittima un soggetto, pur pubblico ufficiale, all'autenticazione della propria firma ove agisca, come nel caso di specie, in veste di privato cittadino (cfr., Cass. n. 9004/2005). La querela risulta, pertanto, invalida e il ricorso del P.M. va rigettato.

Scarica pdf Cass., VI pen., sent n. 3716/2019

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