Per la Cassazione, stante la prevalenza del d.m. n. 55/2014, il giudice dovrà attenersi ai criteri da questo stabiliti nel regolare le spese di causa e non potrà liquidare onorari al di sotto dei parametri forensi

di Lucia Izzo - Il giudice non può liquidare gli onorari dell'avvocato al di sotto dei parametri forensi fissati dal decreto ministeriale n. 55 del 2014, il quale prevale sui criteri stabiliti dal decreto 140 del 2012 non solo per motivi cronologici, ma anche per il principio di specialità.


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con l'ordinanza 32575/2018 (qui sotto allegata) pronunciata a seguito del ricorso ex art. 3 Legge n. 89/2001


La ricorrente aveva chiesto la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell'indennizzo derivante dalla irragionevole durata di un giudizio in materia di equa riparazione svoltosi innanzi alla Corte d'Appello di Roma durato oltre sette anni.


La signora lamenta che il giudice a quo abbia liquidato un importo inferiore ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, ratione temporis applicabile; inoltre, liquidando un compenso così modesto, ritiene che il giudice avrebbe leso il decoro professionale dell'avvocato.

Liquidazione giudiziale: prevale il D.M. n. 55/2014

Gli Ermellini ritengono fondato il ricorso: la Corte rammenta che il D.M. n. 140, risulta essere stato emanato (D.L. n. 1/2012, conv. nella L. n. 27/2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l'avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l'incarico professionale.


Per contro, spiega il Collegio, il giudice resta tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità.


Non è dunque il D.M. n. 140 a prevalere, secondo la Cassazione, essendo evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente, ma il D.M. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa.


In sostanza, il decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4), può considerarsi derogativo del Decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero nel 2012, il quale stabilisce in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia.


Considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessivi nel caso di specie (Euro 203,00) si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto del valore della causa e, pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell'affare. Decidendo nel merito, dunque, la Cassazione decide di liquidare il compenso in complessivi euro 1198,50, oltre IVA e contributo L. n. 576/1980,.

Scarica pdf Cass., II civ., ord. 32575/2018

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