Ok del Tribunale di Trieste al pernottamento del bambino presso il padre, nonostante la tenera età e le rimostranze della madre che lo avrebbe consentito solo dal terzo anno di età

di Lucia Izzo - Ok al pernotto graduale del bambino con il papà, nonostante il piccolo abbia meno di un anno e la madre si sia dimostrata contraria. Sufficiente che non vi siano elementi concreti comprovanti l'inadeguatezza paterna. Lo ha deciso il Tribunale di Trieste in un decreto datato 5 settembre 2018 (qui sotto allegato).


Il caso

[Torna su]

Al giudice si è rivolta la madre di un bambino affinché questi disponesse l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, ma con residenza e collocamento privilegiato presso di lei, in considerazione della tenera età del piccolo.


Il padre, invece, ha chiesto il collocamento alternato del bambino presso entrambi, ritenendo che il figlio potesse anche pernottare da lui. Secondo la ex, invece, i tempi di permanenza e visita si sarebbero potuti ampliare, ma gradualmente, e solo dopo i tre anni si sarebbe potuta introdurre la possibilità per il piccolo di pernottare presso il padre.

Sì al pernottamento del bambino presso il padre

[Torna su]

Un desiderio, quello del papà, che il Tribunale sceglie di esaudire: tenuto conto dell'età del minore (ormai svezzato) e in assenza di elementi concreti nel senso di un'inadeguatezza del padre, il collegio ritene di disporre una regolamentazione del collocamento che preveda l'immediata introduzione dei pernotto, sia pur graduale, tenendo conto in via prioritaria degli impegni lavorativi dei genitori.

Dunque, salvo il diverso accordo tra le parti, sia in ordine ai giorni che con riferimento agli orari, il bambino pernotterà presso il padre e, dopo il compimento del terzo anno d'età, verrà introdotto un ulteriore giorno di pernotto presso il genitore.


Nel caso in esame, inoltre, non avendo le parti contestato le rispettive capacità genitoriali, viene ritenuto superfluo disporre una consulenza tecnica d'ufficio e, pertanto si ritiene pacifico disporre l'affidamento condiviso: tuttavia, stante l'alta conflittualità tra i genitori, il Tribunale decide che la responsabilità venga esercitata disgiuntamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.

La giurisprudenza sul pernottamento presso il padre

[Torna su]

La decisione del Tribunale si innesta in un quadro giurisprudenziale particolarmente variegato che, recentemente, ha visto incentivarsi la prassi del pernottamento dei figli minori presso il padre, sotto l'egida del principio di bigenitorialità, senza dare per presupposta l'inadeguatezza del padre nell'occuparsi del figlio molto piccolo.


Ad esempio, il Tribunale di Roma (sentenza 11 marzo 2016) ha riconosciuto al padre il diritto a pernottare con la propria figlia di appena 16 mesi. Per il giudice capitolino, il pernotto con il genitore favorisce e tutela il minore e il suo legame con entrambi i genitori.


Vista la tenera età, assicurandogli un rapporto che vada oltre la semplice visita giornaliera si determina, già a livello inconscio, un legame radicale con entrambi i genitori indipendentemente dalla separazione della coppia.


Appare evidente come in materia abbia giocato un ruolo decisivo la discrezionalità dei giudici, la cui priorità è sempre il minore, la sua serenità, le sue abitudini e il suo sviluppo, che non devono essere ostacolati dal mutamento del luogo di pernottamento.


L'art. 337-ter, infatti, stabilisce che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. Per realizzare tali finalità, il giudice adotta i provvedimenti con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole.


Per tale ragione la Corte di Cassazione (sent n. 19594/2011) ha avallato la conclusione dei giudici di merito che avevano consentito il pernotto del minore presso l'abitazione paterna per un sola notte e per più tempo solo dopo il compimento del quarto anno di vita del bambino. Gli Ermellini hanno ritenuto che il giudice avesse agito nel modo ritenuto più conforme all'interesse del piccolo, in relazione all'età.

Scarica pdf Tribunale di Trieste, decreto 5 settembre 2018

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: