Più rate a disposizione per pagare, tolleranza di cinque giorni dopo la scadenza, e Durc fin dalla domanda di sanatoria. Le novità per la rottamazione-ter dopo l'ok del Senato al decreto che introduce la pace fiscale

di Annamaria Villafrate - Salgono da 10 a 18 le rate in cui è possibile suddividere il debito verso l'Erario, cinque giorni senza interessi di mora a disposizione per pagare dopo la scadenza della rata e rilascio del Durc fin dalla presentazione della domanda di sanatoria. Queste le modifiche del Senato al decreto n. 118/2019 contenente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale" che introduce la cosiddetta pace fiscale.

Rottamazione-ter: otto rate in più

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Il Senato aumenta il numero delle rate in cui è possibile dividere il debito del contribuente nei confronti dell'Erario. Da 10 si passa a 18 rate. Nel 2019 restano ferme le rate, ciascuna pari al 10% del totale, di luglio e novembre, ma a partire dal 2020 e per gli anni a seguire le rate diventano quattro: febbraio, maggio, luglio e novembre. In questo modo, a fronte di più rate è possibile però dividere l'importo in rate più piccole, anche se il temine ultimo fissato è sempre di cinque anni. Chi opta per il pagamento rateale, è assoggettato a un tasso d'interesse del 2% annuo, invece di quello del 4,5%, applicato in precedenza.

Più tolleranza per le scadenze

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L'altra novità consiste nella previsione di una tolleranza maggiore per quanto riguarda le scadenze. Ora, se nelle due rottamazioni precedenti non erano ammessi ritardi, neppure di un giorno, pena la decadenza dai benefici previsti dalla legge, con l'emendamento del Senato si sancisce che, se il ritardo nel pagamento della rata non supera i cinque giorni "l'effetto d'inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi." Un po' di respiro insomma per i contribuenti, ai quali viene "perdonato" un lieve ritardi di cinque giorni, senza l'applicazione di penalità.

Durc dopo la domanda di sanatoria

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Nelle precedenti rottamazioni una volta che il contribuente presentava l'istanza di definizione poteva ottenere il Durc positivo. L'art. 3, comma 10 del Decreto legge n. 119/2018 del 23 ottobre 2018 prevede ora che: "il debitore non e' considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."

Per capire vediamo cosa dicono queste due disposizioni:

  • l'art 28 ter prevede la notifica dell'agente di riscossione di una proposta di compensazione nei confronti del contribuente che risulta contemporaneamente a debito e credito, perché destinatario di un rimborso fiscale, con la possibilità da parte dell'Agenzia, in caso di rifiuto, di procedere alla notifica di un pignoramento presso terzi;
  • l'art. 48 bis invece il blocco dei pagamenti superiori a 5.000 euro da parte di enti pubblici se il beneficiario contestualmente ha pendenze pari ad almeno 5.000 euro nei confronti dell'Ader (Agenzia delle Entrate-Riscossione).

L'emendamento del Senato offre quindi la possibilità di rilasciare il DURC anche quando la rottamazione include i carichi previdenziali. In sostanza se il decreto venisse convertito in legge, la regolarizzazione ai fini del rilascio del Durc si realizzerebbe fin dalla presentazione della domanda di rottamazione.

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Vedi anche:
pace fiscale

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