Dall'Agenzia delle entrate le novità del Decreto fiscale, con termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevola

Rottamazione-ter e saldo e stralcio, nuove opportunità col decreto Fiscale

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Termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata. Ecco le risposte alle tante domande nelle faq (in allegato) pubblicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, dopo le novità introdotte in materia di riscossione dal Decreto Fiscale (DL n. 146/2021), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021. Secondo l'Agenzia, il provvedimento prevede tempi più lunghi per il pagamento di cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021 e una nuova opportunità per i contribuenti che hanno perso il beneficio della "Rottamazione-ter" o del "Saldo e stralcio" per non aver rispettato i nuovi termini di pagamento delle rate 2020 che erano stati introdotti dal Decreto Sostegni bis.

Rottamazione-ter e saldo e stralcio, scadenza al 30 novembre

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Il nuovo provvedimento del Governo prevede la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dai provvedimenti agevolativi "Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio" dopo il mancato pagamento delle rate, in origine previste nel 2020, e che avrebbero dovuto essere saldate entro il 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre 2021. I contribuenti che hanno aderito alla "rottamazione-ter" e al "saldo e stralcio" e non hanno versato le rate del 2020 (slittate al 2021), saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 30 novembre 2021.

Ed ancora, al termine di saldo del 30 novembre, sono ammessi i 5 giorni di tolleranza, i pagamenti potranno essere versati entro lunedì 6 dicembre 2021(il 5 dicembre è domenica e il termine si sposta al primo giorno utile).

Rottamazione-ter e saldo e stralcio, rateizzazioni

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Per quanto riguarda i piani di rateizzazione che erano in corso all'8 marzo 2020 (inizio pandemia) è stabilita l'estensione da 10 a 18 del numero di rate anche non consecutive che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza della dilazione (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della "zona rossa" la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Per consentire il pagamento ai contribuenti viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione delle attività di riscossione (quelle cioè in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021). Per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e per quelle relative a richieste già presentate o che verranno presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022, come ordinariamente previsto, la decadenza si verificherà dopo il mancato pagamento di 5 rate.

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Foto: 123rf.com
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