L'appropriazione indebita se commessa dall'amministratore di condominio è perseguibile a querela di parte entro 3 mesi dalla notifica del Tribunale

di Annamaria Villafrate - Il decreto legislativo n. 36/2018 ha modificato la disciplina del regime di procedibilità per taluni reati, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Una delle modifiche riguarda il reato di appropriazione indebita che, nel caso in cui sia commessi da un amministratore di condominio, diversamente dal precedente regime, che prevedeva la procedibilità d'ufficio in presenza dell'aggravante di cui all'art 61 c.p, n 11), ora è perseguibile a querela della persona offesa nel termine di tre mesi dalla notifica alle parti della comunicazione della cancelleria del Tribunale.

Il reato di appropriazione indebita

L'appropriazione indebita è prevista e disciplinata dall'art 646 c.p che punisce: "Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a milletrentadue euro. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata."

Appropriazione indebita: le modifiche del decreto n. 36/2018

L'art 10 del Decreto legislativo n. 36 del 10 maggio 2018 ha disposto, in relazione al reato di appropriazione indebita, l'abrogazione del comma 3 dell'art. 646 del codice penale che così recitava: "Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61."

Il successivo art. 11 -Disposizioni comuni sulla procedibilità- che va a modificare l'art. 649-bis relativo ai casi di procedibilità d'ufficio, dispone inoltre che "Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale."

Il dlgs. n. 36/2018 infine, all'art. 12 intitolato - Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela - prevede che: "1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. 2. Se e' pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata."

In relazione al reato di appropriazione indebita quindi, alla luce di detta riforma, si deve procedere a querela della persona offesa, da presentarsi tassativamente entro tre mesi dalla notifica alle parti della comunicazione della cancelleria del Tribunale, ameno che non si configurino le condizioni previste per la procedibilità d'ufficio.

Appropriazione indebita: se la commette l'amministratore di condominio?

Chiarite le recenti novità in relazione al regime di procedibilità dell'appropriazione indebita, cosa accade nel caso in cui a commettere il reato di appropriazione indebita sia l'amministratore di condominio? La risposta al quesito è stata fornita dalla Cassazione, con la sentenza Penale n. 26334/2018, che ha respinto il ricorso in cui il procuratore ha eccepito che "la sussistenza dell'aggravante era evidente, posto che l'imputato, quale amministratore del condominio, aveva la disponibilità della somma contestata (27.854,20) quale amministratore del condominio e (omissis), solo ed esclusivamente abusando della sua posizione, era entrato in possesso della somma."

Per la Suprema Corte: "L'art. 10 del D.Lgs. 36/18 ha infatti abrogato il terzo comma dell'art. 646 cod.pen., che prevedeva la procedibilità di ufficio per il reato di appropriazione indebita nel caso in cui ricorresse l'aggravante dell'art. 61 n. 11 cod.pen.; pertanto, non essendo state contestate aggravanti ad effetto speciale e non potendosi procedere quindi d'ufficio ai sensi dell'art. 649 bis cod.pen., ed essendovi già una valutazione del tribunale sulla tardività della querela, non oggetto di contestazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile."

In effetti, prima della riforma, il reato di appropriazione indebita commesso da parte dell'amministratore, giustificava la procedibilità d'ufficio, visto che l'aggravante di cui al numero 11 dell'art. 61 del Codice penale, era sintomatica della maggiore pericolosità e antisocialità dimostrata per aver approfittato della fiducia del soggetto passivo e aver violato particolari doveri derivanti dal rapporto di mandato e dalla legge. Era infatti sufficiente un esposto per avviare il procedimento nei confronti dell'amministratore. Dopo la riforma del 2018 invece detto reato è perseguibile a querela dei soggetti danneggiati personalmente o del nuovo amministratore a nome e per conto dei condomini, previo mandato, da presentare entro 3 mesi dalla notifica alle parti della comunicazione della cancelleria del Tribunale.

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