Il diniego da parte della PA per esigenze organizzative non può prescindere da una rigorosa motivazione con riferimento alla professionalità, al ruolo e alle peculiarità di impiego dell'interessato

di Valeria Zeppilli - I dipendenti pubblici hanno diritto, ove ne facciano richiesta e compatibilmente con le esigenze organizzative dell'amministrazione di appartenenza, ad essere collocati in aspettativa retribuita nel caso in cui vengano ammessi a un corso di dottorato di ricerca senza borsa di studio.

Con la sentenza numero 626/2018 qui sotto allegata, il TAR Liguria ha a tale proposito chiarito quali sono i presupposti necessari affinché la pubblica amministrazione possa legittimamente rifiutare di concedere l'aspettativa in ragione di proprie esigenze organizzative.

Confini di legittimità del diniego

Per il giudice amministrativo, la soluzione va cercata considerando un aspetto fondamentale: il beneficio dell'aspettativa, concesso dall'articolo 2 della legge numero 476/1984, è espressione del diritto allo studio, costituzionalmente garantito. Ciò comporta che il provvedimento con il quale lo stesso viene negato deve essere sorretto da adeguate motivazioni.

Il che vuol dire che la legittimità di tale provvedimento è subordinata "ad una specifica valutazione e ad una conseguente rigorosa motivazione non già rispetto alle generiche esigenze organizzative complessive dell'amministrazione di provenienza, ma con riferimento alla professionalità, al ruolo e alle peculiarità di impiego dell'interessato, onde valutare se ricorrano effettivamente ragioni ostative all'accoglimento della sua domanda".

La vicenda

Nel caso di specie, a richiedere l'aspettativa retribuita per dottorato era un commissario capo in servizio presso una Casa Circondariale con funzioni di Vice comandante di Reparto.

L'amministrazione di appartenenza aveva rigettato la sua richiesta adducendo l'incompatibilità dell'aspettativa con le esigenze organizzative dell'Istituto penitenziario in considerazione della sua complessità operativa, data da una popolazione detenuta superiore alla capienza regolamentare e dalla presenza di un numero di funzionari appena necessario a coprire la pianta organica. Per il TAR, però, si tratta di un'affermazione "in sé generica e priva di fondamento, oltre che disancorata dallo specifico impiego e alle funzioni svolte dal ricorrente".

Di conseguenza, il provvedimento di diniego è stato annullato, con conseguente obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull'istanza presentata dal lavoratore.

TAR Liguria testo sentenza numero 626/2018
Valeria Zeppilli

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