Il caso degli stupefacenti: come scrivere le osservazioni quando viene comunicato l'avvio del procedimento per rifiuto del Questore sul rinnovo della licenza del fucile uso caccia
Avv. Francesco Pandolfi - Sei un appassionato della caccia e segui le regole e le leggi che governano l'arte venatoria, sei giovane ma ti ritieni comunque una persona per bene, corretta, affidabile.

Ad un certo punto però commetti un errore.

Un giorno vieni trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente: da lì parte inesorabilmente l'iter amministrativo teso a verificare la natura del prodotto sequestrato e le tue condizioni psicofisiche, secondo le precise regole dettate dal D.P.R. n. 309/90.

Tra i vari obbligatori passaggi, la Prefettura ti convoca per il colloquio di rito ed, alla fine, fatte le dovute valutazioni e rendendosi conto della tenuità del fatto oltre all'occasionalità dell'occorso, ti invita ad astenerti per il futuro da una simile condotta, ritenendola dannosa e pericolosa per la tua salute.

Non ti commina alcuna delle sanzioni tipizzate dall'art. 75 D.P.R. n. 309/90: ti arriva solo l'invito ad astenerti.

Messa così la situazione, vediamo dunque da una parte cosa fa il Prefetto di fronte ad una situazione del genere, poi cosa fa la Questura che riceve questa informazione trovandosi a dover gestire la tua istanza per il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia e, infine, cosa è consigliabile che faccia tu quale persona interessata dal procedimento amministrativo.

Cosa fa la Prefettura

Il Dirigente della Prefettura emette il suo provvedimento quando risultano ultimati gli accertamenti prescritti dalla normativa di settore.

1) L'incipit di questo atto amministrativo riguarda la presa d'atto sull'intervento dei militari che hanno, in precedenza, rinvenuto la sostanza ed effettuato il sequestro;

2) poi il provvedimento da atto di ciò che è emerso a seguito dello svolgimento del colloquio previsto dall'art. 75 co. 4 D.P.R. 309/90: in particolare, restando sempre nel caso sopra descritto, spiegherà rapidamente che sono emersi elementi tali da far ritenere che l'interessato si asterrà in futuro dal commettere analoga violazione;

3) dice che si ravvisano elementi di particolare tenuità, già previsti dall'art. 75 comma 14 D.P.R. 309/90;

4) ravvisa poi che è opportuno, soprattutto per prevenire altre violazioni, invitare la persona interessata a non fare più uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope;


5) dispone la confisca e autorizza la distruzione delle sostanze sottoposte a sequestro;

6) invita l'interessato a non fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle Tabelle di cui all'art. 1 Legge n. 70/14, anche considerati gli effetti negativi sulla salute umana;

7) avvisa la persona che riceve l'atto del suo diritto di proporre il ricorso giudiziale entro giorni sessanta decorrenti dalla notificazione del provvedimento, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni centoventi decorrenti dalla notifica.

Cosa fa la Questura

Detto questo, passiamo ora a vedere in rapida successione cosa fa la Questura.

Questo Organo deve decidere il da farsi mentre sta valutando l'istanza tendente al rinnovo della licenza per il porto di fucile uso caccia. Ebbene,

a) invia alla persona che ha chiesto il rinnovo della licenza una comunicazione di avvio del procedimento tendente al rifiuto dell'istanza stessa, sulla base di una sopraggiunta carenza di sicuro affidamento di non abusare dell'autorizzazione richiesta;

b) in particolare, chiarisce che è stato valutato negativamente il provvedimento con il quale il Prefetto ha esternato l'invito a non fare più uso di sostanze ex D.P.R. n. 309/90;


c) assegna dieci giorni per consentire al destinatario dell'atto il deposito di osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

d) avvisa che la comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni detto;

e) offre indicazioni sull'Ufficio presso il quale poter visionare gli atti.

Cosa fa la persona interessata

Abbiamo visto sopra i passaggi che caratterizzano, in estrema sintesti, l'agire amministrativo.

Ora vediamo, per sommi capi, che cosa si può consigliare alla persona interessata.

1) il primo consiglio da dare a questa persona è sicuramente di presentare le osservazioni scritte ed, eventualmente, corredarle di documentazione. Si tratta in effetti di un primo atto difensivo che, seppur non giudiziale, ha lo scopo preciso di permettere all'amministrazione di riesaminare la propria decisione, specie quando alla base della memoria si pongono argomentazioni serie e non meramente dilatorie;

2) all'interno dell'atto di cui parliamo organizzare gli argomenti possibilmente con una gerarchia, facendo precedere il tutto da un preambolo composto di anagrafica e di un sunto delle notifiche ricevute, passando poi a dare conto di quanto dispone la norma sul punto;

3) fatto questo, il consiglio è di focalizzarsi sui commi dell'articolo citato che più aiutano ad intaccare la tesi amministrativa: per esempio, nel caso preso ad esempio, spiegare come e perchè la scelta amministrativa non regge in quanto la stessa amministrazione ha ritenuto di notevole tenuità il fatto e, in definitiva, nessuna reale sanzione è stata comminata;

4) penultimo consiglio: argomentare sul fatto che nessun pericolo per la sicurezza collettiva si scorge dagli atti in esame;

5) chiudere le osservazioni con l'invito diretto all'Autorità a riconsiderare in meglio quanto prescritto nei propri provvedimenti.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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