Per la Corte di giustizia europea il fatto di rispettare l'indissolubilità del matrimonio così come è stabilito per la Chiesa cattolica "non sembra costituire un requisito professionale essenziale"

di Gabriella Lax - Non si può licenziare un medico che lavora in un ospedale cattolico solo perché ha divorziato e si è risposato. Lo afferma la Corte di Giustizia europea con la sentenza C-68/17 (sotto allegata).

No al licenziamento del medico divorziato da ospedale cattolico

Nel caso di specie il medico è un primario di medicina interna al lavoro in una clinica gestita da un ente che fa capo alla diocesi di Colonia, in Germania. L'uomo, dopo il divorzio dalla prima moglie con la quale era sposato secondo il rito cattolico, si era risposato civilmente, senza che il primo matrimonio fosse stato annullato. Era stato licenziato perché contraendo un matrimonio nullo per il diritto canonico, sarebbe «gravemente venuto meno agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro».

Qualche mese fa, in un caso simile, si era pronunciato l'avvocato generale, la proposito del licenziamento di un medico in un ospedale cattolico, "responsabile" di essersi risposato. Il fatto, secondo l'avvocato generale «può costituire una discriminazione vietata» che si fonda, in questo caso, su motivi religiosi.

Dello stesso avviso è la più recente pronuncia della Corte di giustizia secondo la quale, l'obbligo del primario di rispettare l'indissolubilità del matrimonio così come è stabilito per la Chiesa cattolica «non sembra costituire un requisito professionale essenziale, legittimo e giustificato», circostanza che andrà vagliata dalla Corte federale del lavoro di verificare.

Ma cosa afferma a tal proposito il contratto di lavoro del primario? Esso rinvia al regolamento di base del servizio ecclesiastico nell'ambito dei rapporti di lavoro nella Chiesa, il quale stabilisce che la conclusione di un matrimonio invalido secondo il diritto canonico da parte di un dirigente cattolico è una grave violazione degli obblighi di lealtà e giustifica il suo licenziamento. In ragion del fatto che, per la Chiesa cattolica, il matrimonio religioso è sacro e indissolubile.

Davanti ai giudici del lavoro tedeschi, il medico ha opposto il fatto il suo secondo matrimonio non costituiva motivo valido per il licenziamento, anzi violerebbe il principio di parità di trattamento visto che, per i rapporti di lavoro nella Chiesa, è stabilito per i primari di confessione protestante o atei un secondo matrimonio non avrebbe prodotto alcuna conseguenza giuridica sul loro rapporto di lavoro. A questo punto dei fatti la Bundesarbeitsgericht ossia la Corte federale del lavoro in Germania ha chiesto alla Corte di giustizia l'interpretazione della direttiva sulla parità di trattamento, che vieta appunto le discriminazioni per motivi religiosi.

Da qui la sentenza della Corte per la quale la decisione di una chiesa o di un'altra organizzazione, la cui etica sia fondata sulla religione o le convinzioni personali e che gestisce una struttura ospedaliera, di sottoporre i suoi dirigenti a obblighi di atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti di tale etica diversi in funzione della confessione o agnosticismo di tali dipendenti, deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo.

Riaffermando «il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla religione», se dovesse essere impossibile interpretare il diritto nazionale applicabile (nella fattispecie, la legge generale tedesca sulla parità di trattamento) in maniera conforme alla direttiva sulla parità di trattamento come interpretata dalla Corte nella sentenza del caso, la Corte precisa che un giudice nazionale, investito di una controversia tra due privati, deve disapplicare il diritto nazionale.

Ancora, per la Corte, il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali ha carattere imperativo in quanto principio generale del diritto dell'Unione, scritto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e sufficiente a conferire ai privati un diritto invocabile come tale nell'ambito di una controversia che li veda opposti in un settore disciplinato dal diritto dell'Unione.

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