Come la riforma dell'ordinamento penitenziario punta a revisionare la disciplina del casellario giudiziale per adeguarla alle modifiche intervenute in materia penale e a livello UE

Il 2 agosto 2018 il Consiglio dei Ministri riunitosi a Palazzo Chigi ha approvato, in esame preliminare e su proposta del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, tre decreti legislativi concernenti la riforma dell'ordinamento penitenziario, riscrivendo di fatto la riforma Orlando adottata in via preliminare dal precedente esecutivo lo scorso 16 marzo (leggi anche: Riforma carceri: ok dal Governo. Le novità e i testi)

Riforma carceri

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Il nuovo Governo "ha ritenuto opportuno intervenire con una revisione e riscrittura del testo, in modo da tenere conto delle indicazioni espresse dal Parlamento", stralciando in particolare il decreto volto a facilitare l'accesso a misure alternative alla detenzione in carcere.


A fuoriuscire dal testo predisposto dall'esecutivo sono state anche le disposizioni che avrebbero portato all'eliminazione degli automatismi preclusivi alla concessione di forme attenuate di esecuzione della pena con affidamento, caso per caso, alla maggiore discrezionalità della magistratura di sorveglianza circa la decisione del percorso punitivo/rieducativo di ciascun condannato.


Leggi anche: Riforma carceri: no "allargamento" misure alternative

I tre decreti introducono disposizioni volte a modificare l'ordinamento penitenziario, a revisionare la disciplina del casellario giudiziale e ad armonizzare la disciplina delle spese di giustizia funzionali alle operazioni di intercettazione.

Revisione casellario giudiziale

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Uno dei decreti (qui sotto allegato) reca in particolare "Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103".


In sostanza, il decreto adegua la disciplina del casellario alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, con l'obiettivo della semplificazione del procedimento e della riduzione degli adempimenti amministrativi.Le modifiche coinvolgono, principalmente ,le disposizioni contenute nel Testo Unico in materia di casellario giudiziario (d.P.R. 313/2002).

Casellario giudiziario: iscrizioni conservate fino a 100 anni

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Una rilevante novità involge l'eliminazione delle iscrizioni, rispettivamente nel casellario giudiziale e nel casellario dei carichi pendenti: nello specifico, è sostituito il limite finale di conservazione delle iscrizioni, attualmente individuato nel compimento, da parte del soggetto intestatario delle stesse, dell'ottantesimo anno di età.


Allineando la nostra disciplina a quanto già previsto nella maggior parte degli altri Paesi Europei, il detto termine viene sostituito con un nuovo termine di conservazione delle iscrizioni ovvero fino a che non saranno decorsi 100 anni dalla nascita del soggetto intestatario.


Inoltre, si prevede l'eliminazione dell'iscrizione non solo delle condanne revocate per sopravvenuta abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale, ma anche di quelle oggetto di rescissione.


Inoltre, si provvede a espungere dalla norma sui carichi pendenti, la previsione relativa al raggiungimento di un determinato limite di età per l'eliminazione delle iscrizioni, limitando quest'ultima alla sola ipotesi di decesso del soggetto intestatario delle stesse.

Fatti di modesta entità e non punibilità

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La delega punta a eliminare i provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale.


Ancora, il testo suggerisce di rimodulare i limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità, quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalità meno gravose.

Certifico "unico" del casellario giudiziario

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Modificando la disciplina in materia di servizi certificativi, nell'ottica della semplificazione e della riduzione degli adempimenti amministrativi, si mira a unificare le tipologie di certificato rilasciabile su richiesta dell'interessato, attualmente rappresentate dai certificati generale, penale e civile.


Si individua un'unica species di certificato, che contiene tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto e viene semplificato anche il contenuto del certificato per l'interessato, in cui non si farà menzione né dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, né della sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della stessa.

Casellario giudiziale "allineato" con quello europeo

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Sia per quanto riguarda i certificati su richiesta dell'interessato che quelli richiesti da pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, è signifivativa la previsione di un'allineamento tra le notizie contenute nel certificato giudiziale italiano e il certificato giudiziale europeo.


L'integrazione è volta a minimizzare l'aggravio per il richiedente e per l'ufficio locale del casellario quanto all'onere dell'estrazione/acquisizione del casellario "europeo" oppure di quello "italiano".


Verrà inserita in calce al certificato del casellario giudiziale e a quello del casellario giudiziale europeo, un'avvertenza che indica l'esistenza o meno di condanne, rispettivamente, in ambito europeo e in ambito nazionale, onde assicurare la reciproca completezza delle relative certificazioni, nel rispetto delle regole di menzionabilità vigenti in ciascun Paese di condanna.

Certificato "selettivo" per le Pubbliche Amministrazioni

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La delega ridefinisce anche il contenuto della certificazione che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere, quando è necessario per l'esercizio delle loro funzioni, e in relazione a persone di maggiore età.


Si prevedono due tipologie di certificato: il primo, c.d. certificato selettivo, riporta le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto che sono pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore.


Il certificato generale, invece, conterrà tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale a nome di una determinata persona, e verrà rilasciato solo qualora non possa procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti.


Sono, altresì, espressamente individuate le iscrizioni non menzionabili nei suddetti tipi di certificato, in linea con quanto previsto per il certificato a richiesta dell'interessato: si tratta dei provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale; l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova; la sentenza che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.


Leggi anche Certificato dei carichi pendenti

Decreto Revisione Casellario Giudiziale

Foto: 123rf.com
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