Approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il decreto che revisiona il casellario giudiziale: dal certificato unico, alle condanne conservate per 100 anni, tutte le novità

di Lucia Izzo - Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 settembre 2018 ha approvato cinque decreti legislativi che, in attuazione della legge delega per la riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario, introducono nuove disposizioni relative all'ordinamento penitenziario, alla disciplina del casellario giudiziale, a quella delle spese di giustizia funzionali alle operazioni di intercettazione e all'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.


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In particolare, relativamente all'ordinamento penitenziario (assistenza sanitaria, procedimenti e vita penitenziaria), il decreto introduce disposizioni volte a modificare il citato ordinamento, con particolare riguardo:

- all'assistenza sanitaria;

- alla semplificazione dei procedimenti per le decisioni di competenza del magistrato e del Tribunale di sorveglianza;

- alle disposizioni in tema di vita penitenziaria.


Dei suddetti decreti si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La revisione del casellario giudiziale

Uno dei decreti (qui sotto allegato) reca "Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103".


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In sostanza, per quanto riguarda le nuove disposizioni in materia di casellario giudiziale, il Governo ha provveduto a una revisione della disciplina volta all'adeguamento rispetto alle più recenti modifiche in materia di diritto penale, anche processuale, e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali


L'obiettivo del legislatore è quello della semplificazione del procedimento e della riduzione degli adempimenti amministrativi. Ad essere interessato dalle modifiche è, principalmente, il Testo Unico in materia di casellario giudiziario (d.P.R. 313/2002).

Condanne "conservate" per massimo 100 anni

Allineando la disciplina italiana a quella vigente nella maggior parte dei paesi europei, il legislatore è intervenuta sulla tempistica relativa a iscrizione e cancellazione dei carichi pendenti nel casellario giudiziale e nel casellario dei carichi pendenti.

In particolare, è stabilito che le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi cento anni dalla nascita della persona alla quale si riferiscono, anche se anteriormente deceduta. Il nuovo termine sostituirà quello attuale individuato nel compimento, da parte del soggetto intestatario, dell'ottantesimo anno di età.

Anche anteriormente alla scadenza del termine dei 100 anni dalla nascita e fatto salvo il rispetto di tale limite massimo, le iscrizioni potranno essere eliminate anche decorsi 15 anni dalla morte del soggetto.

Per quanto riguarda i carichi pendenti, invece, all'eliminazione delle iscrizioni si procederà in caso di decesso del soggetto intestatario.

Casellario giudiziario: il certificato "unico" del casellario giudiziario

In attuazione della legge delega 103/2017, il provvedimento provvede anche alla riunione dei tre tipi di certificati attualmente rilasciabili su richiesta dell'interessato (generale, penale e civile) in un unico modello, ovvero il c.d. certificato "del casellario".

Una decisione mutuata nell'ottica della semplificazione e della riduzione degli adempimenti amministrativi, si mira a unificare le tipologie di certificato rilasciabile su richiesta dell'interessato, attualmente rappresentate dai certificati generale, penale e civile.

Quest'unica species di certificato conterrà tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto.

Certificato "selettivo" per le pubbliche amministrazioni

In merito al contenuto della certificazione per le pubbliche amministrazioni, il nuovo testo contempla due tipologie di certificato: in particolare, quello c.d. selettivo riporterà le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto che sono pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore.

Nel certificato generale, invece, saranno presenti tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale a nome di una determinata persona. Si provvederà al rilascio di quest'ultimo solo qualora non sia possibile, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, la selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti.

Il decreto legislativo, inoltre, sottolinea l'importanza della privacy delle persone stabilendo che i dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi siano trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta.

Certificato semplificato per l'interessato

Il testo provvede, inoltre, a semplificare il contenuto del certificato per l'interessato, prevedendosi che in esso non si faccia menzione né dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, né della sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della stessa.

Ancora, rispetto a quanto previsto per il certificato del casellario giudiziale, viene adeguata anche la disciplina del certificato dei carichi pendenti richiesto dall'interessato.

In esso non vi figureranno: i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale; l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova; la sentenza che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

Ancora, il testo prevede che l'interessato, qualora debba rendere dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non sia obbligato all'indicazione della presenza di quelle di cui si prevede espressamente la non menzione (contravvenzioni punibili con ammenda o provvedimenti di messa alla prova o di non punibilità per tenuità del fatto).

Casellario giudiziale: l'allineamento con il certificato giudiziale europeo

Particolarmente significativa, sia per i certificati su richiesta dell'interessato che per quelli richiesti da pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, è la previsione di un'allineamento tra le notizie contenute nel certificato giudiziale italiano e il certificato giudiziale europeo.

L'integrazione è volta a minimizzare l'aggravio per il richiedente e per l'ufficio locale del casellario quanto all'onere dell'estrazione/acquisizione del casellario "europeo" oppure di quello "italiano".

Pertanto, si inserirà in calce al certificato del casellario giudiziale e a quello del casellario giudiziale europeo, un'avvertenza che indica l'esistenza o meno di condanne, rispettivamente, in ambito europeo e in ambito nazionale, onde assicurare la reciproca completezza delle relative certificazioni, nel rispetto delle regole di menzionabilità vigenti in ciascun Paese di condanna.


D.lgs. revisione disciplina del casellario giudiziale

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