L'archiviazione per particolare tenuità del fatto va iscritta nel casellario giudiziale ma non deve esserne fatto cenno nei certificati richiesti

di Redazione - L'archiviazione per tenuità del fatto va iscritta nel casellario giudiziale ma non deve apparire nei certificati. E' quanto hanno statuito le sezioni unite della Cassazione con decisione ancora nota nell'informazione provvisoria (n. 16/2019 sotto allegata) e di cui dovranno essere depositate le motivazioni.

La questione controversa

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La questione controversa era la seguente: "Se il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. debba essere iscritto nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), dpr n. 313/2002 come modificato dall'art. 4 del dlgs. N. 28/2015".

Le tesi

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Nell'ordinanza di rinvio le tesi sostenute vertevano su tre considerazioni:

- la prima, secondo cui la mancata iscrizione nel casellario aveva quale conseguenza l'impossibilità di tracciare la personalità del soggetto, pregiudicando le successive valutazioni sul requisito della non abitualità posto a fondamento dell'istituto; la seconda, in base alla quale a favore dell'iscrizione milita l'iscrizione nel casellario di altri provvedimenti non definitivi, come la messa alla prova; la terza, in base alla quale la stessa relazione al decreto che ha istituito la nuova causa di non punibilità prevedeva l'iscrizione dei relativi provvedimenti, ivi compresi i decreti e l'ordinanza di archiviazione.

La soluzione adottata

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La soluzione adottata dalle sezioni unite è affermativa, nel senso che del provvedimento va tenuta "traccia" nel casellario ma non deve esserne fatto cenno nei certificati. Nello specifico, affermano i giudici del supremo consesso, "il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione".

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Scarica pdf informazione provvisoria Cass. SS.UU. n. 16/2019

Foto: 123rf.com
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