L'albergatore che non versa la tassa di soggiorno al Comune crea un danno all'Erario, stante il suo rapporto di pubblico servizio con l'Amministrazione

di Annamaria Villafrate - Secondo la Cassazione a sezioni unite (vedi sentenza n. 19654/2018 sotto allegata) l'albergatore che riscuote dal turista la tassa di soggiorno riveste il ruolo di agente accertatore per conto del Comune, atteso il rapporto di servizio pubblico che si instaura con lo stesso. Questo perché non rileva che il soggetto sia un privato, ma che egli di fatto realizzi la finalità della riscossione perseguita dall'ente locale. Ragion per cui, il mancato versamento al Comune impositore di due annualità della tassa di soggiorno fa scattare la giurisdizione della Corte dei Conti.

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La vicenda processuale

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Un albergatore, nella qualità di L.R di una s.r.l, viene citato dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale toscana della Corte dei Conti per ottenerne la condanna al pagamento dell'importo corrispondente all'imposta di soggiorno riscossa nel 2012 e e nel 2103 e non versato al Comune. L'albergatore chiede regolamento, ai sensi dell'art. 41 c.p.c. affinché venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Secondo il ricorrente, infatti la Corte dei Conti non avrebbe la giurisdizione a "conoscere del danno provocato da un albergatore che non versa all'Amministrazione comunale quanto gli viene versato a titolo d'imposta di soggiorno dai clienti."

Non è corretto, a suo dire, considerare l'albergatore un agente contabile tenuto a riscuotere, per conto dell'Amministrazione, la tassa di soggiorno dovuta dal turista. Questo perché in assenza di disciplina "che deve avere valore e rango primario, gli albergatori non possono essere considerati agenti contabili, né di fatto né di diritto, e il rapporto che essi instaurano con la pubblica amministrazione è il rapporto prettamente civilistico che instaura un soggetto che riceve una delegazione di pagamento da parte di un altro soggetto."

Resiste con contro ricorso la Procura regionale e il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione chiede di dichiararsi la giurisdizione della Corte dei Conti.

Tassa di soggiorno: chi la riscuote è un agente contabile

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La Cassazione ritiene infondato il motivo di ricorso dell'albergatore perché "l'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale ha natura di servizio pubblico (...) Ne consegue che il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, e la società concessionaria riveste la qualifica di agente contabile, non rilevando in contrario né la sua natura di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, ed essendo necessario e sufficiente che, in relazione al maneggio di denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto (…).

Spetta alla Corte dei Conti giudicare il privato che gestisce denaro pubblico

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Alla luce di quanto detto, la Cassazione, sulla questione della giurisdizione della Corte dei Conti afferma pertanto che: "Attesa l'irrilevanza, da un canto, della qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, il quale ben può essere un soggetto di diritto privato destinatario della contribuzione (v. Cass., Sez. Un., 16/7/2012, n. 12108); e, per altro verso, del titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato ovvero anche del tutto difettare, è la natura del danno conseguente alla mancata realizzazione della finalità perseguita ad assumere invero decisiva rilevanza al riguardo (…) Si è pertanto a tale stregua affermato che ove delle somme ricevute il privato disponga in modo diverso da quello preventivato e per il quale le ha ricevute, spetta alla Corte dei Conti la cognizione della azione di responsabilità contabile promossa dal Procura regionale della Corte dei Conti (Cass., Sez. Un., 25/1/2013, n. 1774)".

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Cassazione Sezioni Unite n. 19654-2018

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