La Cassazione a Sezioni Unite sancisce che sono ammesse le società multidisciplinari se gli avvocati possiedono 2/3 del capitale e del diritto di voto

di Annamaria Villafrate - Dal primo gennaio 2018 gli avvocati possono costituire società multidisciplinari purché gli stessi siano detentori di 2/3 del capitale e del diritto di voto. La norma di riferimento è l'art. 4-bis della legge n. 247/ 2012, inserito e integrato dalle leggi n. 124 e n. 205 del 2017. Questo quanto sancito dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 19282/2018 (sotto allegata) che hanno accolto il ricorso di due avvocati a cui era stata rifiutata l'iscrizione di una s.a.s costituita dagli stessi e da una laureata in economia che deteneva il 20% delle quote societarie.

Indice:


La vicenda processuale

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Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso di due avvocati contro la delibera del Consiglio dell'ordine di Perugia che aveva respinto la domanda d'iscrizione all'albo del loro studio legale, costituito in forma di società in accomandita semplice dai due legali e da una laureata in economia, detentrice del 20% delle quote societarie. Per il C.N.F era da ritenersi vigente per gli avvocati il divieto, sancito dall'art 5 della legge n. 24/2012, di costituire società multidisciplinari, così come doveva considerarsi esclusa la formazione del silenzio-assenso sulla domanda d'iscrizione, come previsto dall'art. 45 del dlgs n. 59/2010. Gli avvocati ricorrono in Cassazione, contestando le conclusioni del CNF sul silenzio assenso e sul divieto di costituire società multidisciplinari.

Motivo sul silenzio assenso inammissibile perché nuovo

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Con la SU n. 19282/2018 la Cassazione respinge il motivo sul silenzio assenso, precisando che la notifica dell'atto costitutivo della S.a.s era già stato ritenuto dal COA di Perugia non equivalente a una domanda di iscrizione, tanto che gli avvocati, in data 03.04.2013 "avevano fatto pervenire al COA di Perugia una nota con cui ritenevano di qualificare come domanda di iscrizione la notificazione al medesimo COA - avvenuta il 16.5.12 - della costituzione della società. Né con il ricorso al CNF si è specificamente censurato o confutato tale rilievo, sicché la doglianza si palesa inammissibile perché nuova."

Excursus normativo sull'esercizio associato della professione forense

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La Cassazione accoglie invece il motivo del ricorso relativo al divieto per gli avvocati di costituire società multidisciplinari, dopo aver ripercorso la disciplina della professione forense in forma associata ovvero:

- La legge 23.11.1939, n. 1815 che ammetteva solo certe forme associative,vietando tutte le altre

- La legge 7.8.1997, n. 266, che abrogava l'art. 2 della legge n. 1815/1939 e "rinviava la regolamentazione della materia ad un successivo decreto ministeriale, mai emanato"

- Il d.lgs. 2.2.2001, n. 96, il cui titolo II attuava la "direttiva comunitaria 98/5/CE, che all'art. 16 dispone: "L'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati". Chiaro il limite sancito da questa norma, che esclude la possibilità di costituire società interdisciplinari.

- Il d.l. 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.8.2006, n. 248, ha eliminato in linea generale il divieto di esercizio professionale di tipo interdisciplinare

- La legge n. 183 del 2011 che ha abrogato per intero la vecchia legge n. 1815/1939 e il cui art. 10:

  • confermava la possibilità di costituire società di persone multidisciplinari in via generale, senza fare uno "specifico riferimento agli avvocati";
  • e consentiva "la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dal titolo V e VI de/libro V del codice civile".

La svolta della legge n. 247/2012

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Nelle more del regolamento di attuazione d.m. 8.2.2013, n. 34 della legge n. 183/2011, che dettava solo norme di principio, è stata emanata la legge n. 247 del 2012, modificata dall'art. 1, comma 141 della legge 4 agosto 2017, n. 124 che "al dichiarato scopo di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, ha modificato le previsioni della legge di riforma dell'ordinamento forense n. 247 del 2012 sulle associazioni tra avvocati e multidisciplinari di cui all'art. 4 e ha inserito il nuovo art 4-bis, che "al comma 2 lett. a), prevede che "i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni".

Valide società multidisciplinari se avvocati hanno 2/3 di capitale e voti

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Questo il principio di diritto a cui deve attenersi il CNF in sede di rinvio: "Dal 1° 1.2018 l'esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall'art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 (inserito dall'art. 1, comma 141, legge n. 124 del 2017 e poi ulteriormente integrato dalla legge n. 205 del 2017), che - sostituendo la previgente disciplina contenuta negli artt. 16 e ss. d.lgs. n. 96 del 2001 - consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati".

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Cassazione SU n. 19282-2018

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