di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 17011/2018 (sotto allegata) la Cassazione torna sul tema dell'azione risarcitoria nei confronti dello Stato per i danni cagionati dai magistrati, precisando che è esperibile decorsi 3 anni dal fatto che li ha prodotti.
Il procedimento penale
Con ricorso ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 117 del 13/04/1988, il ricorrente espone di avere prestato servizio presso la Procura della Repubblica come conducente di autoveicoli speciali. Dopo una lettera anonima inviata al Procuratore della Repubblica in cui si alludeva a rapporti intercorsi tra il ricorrente e il titolare di una specifica agenzia investigativa veniva indagato per avere diffuso notizie riservate e violato il segreto d'ufficio. Il Sostituto Procuratore disponeva la perquisizione sul ricorrente e sui suoi beni e pertinenze. Il ricorrente veniva poi informato dell'integrazione delle indagini per avere divulgato a un soggetto identificato notizie riservate, motivo per il quale venivano acquisiti i suoi tabulati telefonici. Con decreto il Gip faceva propria la richiesta di archiviazione del PM. Nel frattempo, il Procuratore della Repubblica chiedeva al Ministero della Giustizia il trasferimento dell'indagato a causa dell'incompatibilità ambientale e il Direttore Generale, in sede disciplinare, dichiarava il non luogo a procedere.
Il procedimento civile
Il ricorrente a quel punto agiva in giudizio lamentando di avere subito un danno ingiusto e chiedendo di dichiarare ammissibile il procedimento per la richiesta di risarcimento danni nei confronti dello Stato Italiano per l'attività posta in essere dal Procuratore della Repubblica e dal Sostituto Procuratore. Costituitasi la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso, perché il decreto di archiviazione a cui era collegato l'illegittimo comportamento dei due magistrati, era stato emesso nel 2002, mentre la domanda ai sensi della legge n. 117/1988 era stata proposta nel 2010, ovvero ben oltre il termine di decadenza di due anni.
L'odierno ricorrente proponeva quindi reclamo, perché il risarcimento del danno riguardava l'accusa di presunta diffusione di notizie in favore dell'agenzia investigativa, rispetto alla quale non c'era stata alcuna comunicazione di archiviazione. La Corte d'Appello però rigettava il reclamo.
L'azione risarcitoria è esperibile decorsi tre anni dal fatto
Il ricorrente si rivolge quindi alla Cassazione, che al termine di un'argomentazione piuttosto complessa che ripercorre la cadenza temporale dell'intera vicenda giudiziaria, vero punto controverso dell'azione risarcitoria, coglie l'occasione per precisare che, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 117/1988 l'azione di risarcimento nei confronti dello Stato per la responsabilità del magistrato può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno per il quale si propone domanda.
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Cassazione sentenza n. 17011-2018• Foto: 123rf.com