Il dipendente rinuncia al suo incarico prima dell'istanza di trasferimento temporaneo e il Tar accoglie il ricorso avverso il diniego
Avv. Francesco Pandolfi - Un Caporal Maggiore Capo dell'Esercito decide di ricorrere contro il rigetto dell'Amministrazione della sua richiesta di trasferimento temporaneo ai sensi della legge 104/92, per poter assistere un congiunto disabile con gravità al 100%.

Come mai il datore emette il diniego?

Ebbene, pare che i reparti dislocati nelle sedi richieste dal militare, ossia in tutta la regione, non prevedano posizioni organiche nell'incarico posseduto dall'interessato.

La cosa da sottolineare però è che il rigetto, tra i vari motivi, non da alcun valore al fatto che il militare abbia (prima della presentazione dell'istanza e con la finalità di creare quelle condizioni favorevoli per una miglior valutazione della domanda), manifestato chiaramente la propria volontà di cambiare incarico con un qualsiasi altro impiego previsto in una delle qualsiasi sedi per le quali aveva chiesto trasferimento e assegnazione.

La soluzione in causa

E' favorevole al ricorrente militare e, tra l'altro, non viene neppure appellata dal Ministero della Difesa (Tar Friuli Venezia Giulia, sent. n. 274 pubblicata il 3 agosto 2017).

I giudici non hanno problemi nel dichiarare che il rigetto si scontra con quanto dichiarato dal ricorrente con l'apposita antecedente istanza finalizzata ad ottenere il cambio incarico, rinunciando alla sua specializzazione pur di ottenere l'assegnazione ad uno dei reparti per i quali risulta una vacanza organica presso un Ente dislocato in sede, oppure in una qualsiasi sede di servizio che per la breve distanza dalla propria abitazione permette all'interessato di adempiere all'assistenza familiare.

I perchè del ricorso vincente

Fatte le premesse sopra illustrate, passiamo ora per praticità ad elencare i motivi per cui è stato possibile accogliere questa domanda in giudizio:

1) la rinuncia all'incarico è stata comunicata tempestivamente ed anticipata nella nota di riscontro ai motivi ostativi,

2) la dichiarazione di cambio incarico è stata omniacomprensiva, cioè riferita a qualsiasi nuovo incarico per il quale risultasse vacanza organica,

3) il Ministero non ha valutato in alcun modo questa disponibilità del proprio dipendente,

4) il militare ha dimostrato la specifica condizione di gravità del familiare da assistere,

5) la patologia del familiare è soggetta ad aggravamento,

6) le difficoltà anche psicologiche che questa grave situazione determina sul familiare costretto dalla propria situazione lavorativa spiegano che lui non può essere di aiuto quando questo è realmente necessario,

7) la situazione familiare così complicata ha spinto il dipendente a rinunciare all'incarico corrispondente alla specializzazione acquisita, senza che questo fatto sia stato degnato di una minima considerazione e/o motivazione.


Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com

Francesco Pandolfi
E-mail: francesco.pandolfi66@gmail.com - Tel: 328.6090590
Recapiti: Via Giacomo Matteotti 147, 4015 Priverno LT
Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
Altre informazioni su questo argomento? Richiedi una consulenza all'Avv. Pandolfi

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: